Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3948).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, le note n. 243 del 5 maggio 2011 e n. 279 del 20 maggio 2011 del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e Olbia - tempio in relazione alla strada statale Sassari - Olbia e la sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 della Corte costituzionale, con cui e' stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimita' dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli e i successivi decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto dell'11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2011, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2011, con cui lo stato d'emergenza, limitatamente alla regione Veneto, e' stato prorogato fino al 31 luglio 2011, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e la nota protocollo n. 231764/63.00.11 del 13 maggio 2011 del Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010 la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3912 del 22 dicembre 2010 e la richiesta regionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3875 del 30 aprile 2010 e n. 3888 del 14 luglio 2010;
Vista la nota del 5 aprile 2011 con cui il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato ha rappresentato l'assoluta impossibilita' di proseguire nel predetto incarico oltre la data del 31 maggio 2011;
Ravvisata la necessita' di assicurare la prosecuzione senza soluzioni di continuita', di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, n. 3918 del 18 gennaio 2011 e n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonche' la nota del Commissario delegato n. 211 del 23 maggio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nonche' le note del 24 febbraio 2011 e n. 69553/2011 del Presidente della Regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive modificazioni e la nota del 18 maggio 2011 del Presidente della regione Toscana;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, la nota del Commissario delegato del 19 aprile 2011, nonche' gli esiti dell'incontro tenutosi il giorno 8 giugno 2011 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'art. 2 e' cosi sostituito: «1. Il Commissario delegato provvede, con le modalita' di cui al comma 2, alla approvazione del progetto dell'opera. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli lotti funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.»;
b) all'art. 2, comma 2, la frase: «da rendersi entro venti giorni successivi alla Conferenza dei servizi» e' sostituita dalla seguente: «da rendersi entro venti giorni successivi alla trasmissione del progetto, come modificato all'esito della Conferenza dei servizi»;
c) il comma 4 dell'art. 2 e' soppresso;
d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «o delle regioni» sono aggiunte le seguenti: «, anche in posizione di quiescenza» e dopo le parole: «Tale personale» sono aggiunte le seguenti: «, ove necessario,»;
e) all'art. 4, comma 4, e' soppresso il seguente periodo: «Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.».
 
Art. 2

1. I commi 2 e 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011 sono soppressi, e al comma 5 del medesimo art. 1 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle parole: «comma 5».
 
Art. 3

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le economie pari ad euro 77.179,05, rivenienti nella contabilita' speciale n. 5313 al medesimo intestata.
 
Art. 4

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite del Soggetto attuatore individuato dal Commissario delegato con decreto n. 2436 del 18 maggio 2011, provvede, a valere sulle risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei minori non accompagnati, nonche' a garantire copertura finanziaria degli oneri derivanti dai trasferimenti dei medesimi minori dal luogo di rinvenimento al comune di destinazione che provvedera' all'assistenza.
6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresi', entro i limiti delle risorse di cui al comma 4, a rimborsare le spese sostenute dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dal Nord Africa.
7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse di cui al comma 4 e' altresi' autorizzato ad aprire una apposita contabilita' speciale.».
 
Art. 5

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3912 del 22 dicembre 2010 le parole: «l'Assessore regionale alla protezione civile, in qualita' di Commissario delegato,» sono sostituite dalle seguenti: «la protezione civile regionale, che provvede con i poteri di cui all'art. 6,».
 
Art. 6

1. A far data dal 1° luglio 2011 il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise subentra al Generale Roberto Jucci nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento dello stato d'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Commissario delegato provvede alla definitiva ultimazione delle opere e degli interventi in corso di esecuzione, nonche' alla verifica dei rapporti pendenti di natura gestionale, economica ed amministrativa facenti capo alla struttura commissariale.
3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si avvale del Soggetto attuatore nonche' delle unita' di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270/2003.
5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti ai sensi del presente articolo, e' riconosciuto un compenso annuo pari a 50.000 euro lordi, a carico delle risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 4.
 
Art. 7

1. Al fine di garantire uniformita' nelle prestazioni erogate ai cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933 e la piu' ampia accoglienza degli stessi nel territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a stipulare contratti o convenzioni, con soggetti pubblici o privati, all'esito dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga anche valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione dei Centri di Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.). Tali attivita' sono espletate compatibilmente con la situazione emergenziale in atto.
2. Per l'attivita' di monitoraggio e di riscontro dei servizi resi in convenzione e per la liquidazione dei relativi corrispettivi i Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati.
3. Ai fini della determinazione dei corrispettivi i Soggetti attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo giornaliero di euro 46,00 pro-capite, salvo situazioni eccezionali, da autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato.
4. In relazione all'esigenza di favorire la piu' ampia distribuzione nel territorio dei cittadini richiedenti asilo i Soggetti attuatori, di cui al comma 1, sono autorizzati a corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con le strutture, l'importo fisso giornaliero procapite, per ciascun richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41 a 70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121 posti euro 5, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posto convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono portati in detrazione.
5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti privi di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo di contributo.
6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei migranti o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati presso i Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino al termine dello stato di emergenza, atti aggiuntivi rispetto alle convenzioni in essere per potenziare la ricettivita' e garantire la fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtu' dei poteri e delle deroghe previste dall'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924, ed in coerenza con le indicazioni del Commissario delegato. I Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore di cui al comma 1 le fatture relative ai suddetti maggiori oneri, corredate della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto di liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento.
7. I Soggetti attuatori di cui al comma 1 sono autorizzati a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei danni eventualmente provocati alle strutture deputate all'accoglienza dei migranti e profughi.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011.
 
Art. 8

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite complessivo di quattro unita', nonche' a stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 7 della medesima ordinanza. Il Commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15 dalla richiesta.
2. Il comma 6 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso.
3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e' aggiunta la seguente alinea: «- art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.».
4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le frasi: «della provincia e del comune di Vibo Valentia» e: «per ciascuna delle predette amministrazioni», sono soppresse.
 
Art. 9

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' inserito il seguente comma: «6. Per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita dei soggetti residenti in abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che hanno subito un grave pregiudizio economico per la perdita dei beni ubicati nelle predette abitazioni, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno subito dai beni mobili registrati e non registrati, entro il limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro 220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8, comma 1.».
 
Art. 10

1. Per consentire il ripristino dell'attraversamento ferroviario demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive modificazioni provvede a realizzare un sottopassaggio ferroviario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, nel limite massimo di spesa di euro 4.300.000,00.
 
Art. 11

1. Il Presidente della provincia di Pescara e' nominato Commissario delegato in sostituzione dell'Architetto Adriano Goio per la realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi da eseguirsi nell'area del porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011.
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Presidente della provincia di Pescara - Commissario delegato.
3. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, le parole «avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualita' di Soggetto attuatore» e le parole «dei medesimi» sono soppresse.
4. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle attivita' di cui al comma 1 avvalendosi anche della Fondazione dell'Universita' degli Studi di L'Aquila e del Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell'Universita' dell'Aquila, nonche' degli Uffici Tecnici della Provincia di Pescara nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 giugno 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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