Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 aprile 2011 |
Agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Proroga della sospensione degli effetti del decreto direttoriale del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria del III° Bando e-commerce. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per lo sviluppo e la coesione economica
Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388, che, tra l'altro, prevede la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico; Vista la convenzione del 27 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che regola i rapporti inerenti lo svolgimento del servizio aggiudicato mediante gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 marzo 2001, serie S 50, al Gestore costituito dal Raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. ed IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. (nel seguito chiamato Gestore); Vista la circolare del Ministro delle attivita' Produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, dell'8 ottobre 2004, n. 1253707, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 22 ottobre 2004; Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2005, serie generale n. 152, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 3 agosto 2005, con il quale sono state impegnate le risorse per i progetti di cui al decreto del 7 giugno 2005, limitatamente alle prime 601 imprese in graduatoria; Visti il decreto direttoriale del 20 dicembre 2005 e il successivo decreto dirigenziale del 27 marzo 2006, con i quali, a fronte di nuove risorse disponibili, veniva approvato lo scorrimento della graduatoria del 7 giugno 2005, fino a comprendere 33 nuove imprese; Considerato che, in base a quanto stabilito al paragrafo 5.1. della circolare del Ministro delle attivita' produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, dell'8 ottobre 2004, n. 1253707, il completamento del progetto e' stato stabilito nel limite massimo di 12 mesi dalla data di prenotazione delle risorse e, in base a quanto stabilito al paragrafo 5.4. della stessa circolare, la presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni non oltre i tre mesi dalla data termine del progetto; Considerato che, a seguito di irregolarita' verificatesi nella gestione degli incentivi concessi ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 388/2000 (incentivi e-commerce e quick response), il Gestore UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia in data 19 settembre 2007 e due denunce integrative, in data 12 novembre 2007 e in data 23 luglio 2008; Considerato che e' stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorita' giudiziaria inquirente di Roma la quale ha disposto il sequestro di tutta la documentazione relativa alla vicenda; Considerato che, sino alla definizione della posizione di tutte le operazioni sottoposte ad indagine penale, il Gestore non puo' procedere all'eventuale rettifica della graduatoria a suo tempo approvata, ne' alla definitiva convalida delle risultanze istruttorie relative alle domande di fruizione; Considerato che l'art. 7, comma 2, della legge n. 241/90 conferisce alla Pubblica amministrazione la facolta' di adottare provvedimenti cautelari; Considerato l'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/90 il quale dispone che l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; Considerato che i tempi dell'accertamento delle vicende giudiziarie si sono prolungati rispetto a quanto originariamente previsto; Considerata la gravita' degli eventi a seguito dei quali e' stata avviata la predetta indagine da parte dell'Autorita' gudiziaria; Considerato che, in via cautelativa, con decreto del direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali n. 33166 del 17 marzo 2009, emanato ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, e' stata formalizzata, per un periodo di 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la sospensione degli effetti del decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005 di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili (III° Bando e-commerce), nonche' le valutazioni istruttorie da parte del Gestore delle dichiarazioni-domande di fruizione delle agevolazioni relative al bando in questione; Considerato che il procedimento penale risulta tuttora in corso e che la documentazione relativa, tra l'altro, ai progetti di cui al III° Bando della legge n. 388/2000 e' nella disponibilita' dell'Autorita' giudiziaria; Considerato che occorre attendere la chiusura della predetta indagine per poter procedere all'erogazione di ulteriori contributi ai sensi della legge n. 388/00, III Bando; cio', al fine di evitare il recupero successivo dei contributi medesimi nel caso sopravvengano, a seguito dello sviluppo delle indagini, motivi di revoca; Ritenuto che l'interesse pubblicistico all'accertamento giudiziario dei fatti dai quali potrebbero scaturire ipotesi di reato e' sovraordinato rispetto all'interesse privato alla percezione del contributo; Considerato che il termine di 18 mesi previsto dal suindicato decreto direttoriale di sospensione e' scaduto in data 16 dicembre 2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, il termine della sospensione puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. Ritenuto opportuno, per i motivi sopraindicati, prevedere, in via cautelativa, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, una proroga della sospensione delle attivita' di valutazione istruttoria delle dichiarazioni-domanda di fruizione presentate al Gestore e delle conseguenti erogazioni delle agevolazioni spettanti, per un periodo di ulteriori 18 mesi a far data dal 16 dicembre 2010, salvo notizie di conclusione delle indagini giudiziarie in data antecedente alla scadenza del 16 giugno 2012;
Decreta: Articolo unico
1. Per i motivi di cui alle premesse, gli effetti del decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili, cosi' come modificato dai successivi decreti del 20 dicembre 2005 e del 27 marzo 2006 di scorrimento della graduatoria, e tutti gli atti conseguenti, sono sospesi, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, per un periodo di ulteriori 18 mesi decorrenti dal 16 dicembre 2010, suscettibili di riduzione nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale in data anteriore alla scadenza. 2. Per il medesimo periodo di 18 mesi sono sospese le valutazioni istruttorie delle dichiarazioni-domanda di fruizione delle agevolazioni da parte del Gestore, comprese negli atti conseguenti al decreto di cui al punto 1). 3. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione, e verra' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore MCC S.p.A.
Roma, 20 aprile 2011
Il capo dipartimento: Mancurti |
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