Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di attivita' e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di attivita' e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di seguito definito 'decreto legislativo n. 164 del 2000', recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in materia di energia;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE, nonche' misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti;
Visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
Visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;
Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 28 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Sicurezza degli approvvigionamenti

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacita' addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonche' della qualita' e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessita' di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonche', per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa consultazione delle parti interessate.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La legge 14 novembre 1995, n.481, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
Il testo dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., cosi'
recita:
«Art. 41. Norme per il mercato del gas naturale.
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del
mercato del gas naturale, con particolare riferimento
all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il
Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi
relativi ad opere di trasporto, di importazione e di
stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.».
La legge 15 marzo 1997, n.59, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
S.O.
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
La direttiva n. 96/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 gennaio 1997, n. L 27.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
La direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2004, n. 115.
La legge 23 agosto 2004, n.239, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188.
La legge 3 agosto 2007, n. 125 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188.
La legge 23 luglio 2009, n. 99, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
La direttiva 2009/72/CE, e' pubblicata nella GUUE n. L
211 del 14.8.2009.
La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella GUUE n. L
211 del 14.8.2009.
La direttiva 2008/92/CE, e' pubblicata nella GUUE n. L
298 del 7.11.2008.
Il testo dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n.
96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n.
146, S.O, cosi' recita:
«Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia,
nonche' in materia di recupero di rifiuti
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2
della presente legge, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in
capo allo Stato mediante la promozione congiunta di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla
lettera c), anche attraverso la regolazione da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo
economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da
adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi
nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili
consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e
del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
in base a criteri che tengano conto del rapporto
costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per
trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle
regioni e di operatori privati, secondo criteri di
efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli
obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di
autorizzazione, di certificazione e di concessione di
licenze, compresa la pianificazione del territorio, i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di
impianto e dei siti di installazione, prevedendo
l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio
attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli
impianti per la produzione di energia elettrica con
capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle
fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in
sede di pianificazione, progettazione, costruzione e
ristrutturazione di aree residenziali industriali o
commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture
urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e
sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da
fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi
di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili
nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare
la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli
oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche
da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per
l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei
regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
particolare alla istituzione di un meccanismo di
trasferimento statistico tra le regioni di quote di
produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del
rispetto della ripartizione di cui all' articolo 2, comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'attuazione di quanto disposto all' articolo 2, comma
170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio
energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale
delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e
il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio
2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico
degli utenti, una revisione degli incentivi per la
produzione di energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere,
compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, la realizzazione e
l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita'
agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime
attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
energia, compresi i consumi, al fine di disporre di
informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri
adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
all'attuazione di quanto previsto alla lettera g).
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la
promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di
conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali
obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol
etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
vinicole si considera ricompreso nell'ambito della
definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per
scopi energetici diversi dal trasporto, compresi
l'elettricita', il riscaldamento e il raffreddamento,
prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di
energia elettrica mediante impianti di potenza nominale
media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema
elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro cent/kWh di
cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica anche
all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
all' articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente
disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, ne' incrementi delle tariffe a
carico degli utenti.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore
efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla
sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo
sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di
trasporto di energia elettrica, della rilevanza
dell'infrastruttura stessa per il mercato interno
dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli
obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche
dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate
alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non
superiori a euro 154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione di energia elettrica, per
favorirne l'efficienza e la terzieta';
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate
non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla
loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione
dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di
sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta
esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall' articolo 2,
comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore
efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di
servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e
regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati
membri, in particolare in casi di crisi del sistema
energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita'
bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine
di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto
dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu'
Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il
controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto
presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,
contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del
sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire
l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai
programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di
fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di
trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e
le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando
l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di
misurazione intelligenti, anche ai fini della
diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
per il mercato interno del gas naturale e della sua
coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli
approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il
livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi
disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di
programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di
fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore
disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale,
anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una
pluralita' di operatori nella gestione delle nuove
attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas
naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie
assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro
2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi
inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
apposita tutela in termini di condizioni economiche loro
applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di
appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,
della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini
dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del
gas naturale, consentano la definizione di un'unica
controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne
l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione verticalmente integrate non siano in
condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le
dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti
con i criteri posti alla base della definizione delle
rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall' articolo 2,
comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del
14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza
nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo
affidabile e trasparente che assicuri la disponibilita' e
l'accessibilita' fisica delle scorte petrolifere di
sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli
obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di
sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il
sistema comunitario e quello vigente nell'ambito
dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di
stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel
settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del
Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e
con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
importato o immesso in consumo petrolio o prodotti
petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si
faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della
detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di
prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle
statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e
commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio
possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore
dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non
integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa
assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della
concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio;
f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita'
in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio
greggio o di prodotti petroliferi.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
carico dei soggetti che importano o immettono in consumo
petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione
del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla
formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi
ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3
dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi
derivanti dalle produzioni di acidi organici, in
particolare di acido tartarico naturale derivante dai
sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di
sostanza organica rappresenta un elemento costituente il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno
inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'
allegato 3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del "COD".».
Il regolamento (CE) n.713/2009 e' pubblicato nella GUUE
del 14 agosto 2009, n. L 211.
Il regolamento (CE) n.714/2009 e' pubblicato nella GUUE
del 14/08/2009, n. L 211.
Il regolamento (CE) n.715/2009 e' pubblicato nella GUUE
del 14/08/2009, n. L 211.

Il testo dell' articolo 3, comma 10-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.,
cosi' recita:
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.».



 
Art. 2

Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema
elettrico

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacita' di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricita', da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui al comma 1.



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 3
Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.



Note all'art. 3:
La direttiva 2009/28/ e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2009, n. L 140.
La direttiva 2006/32/CE. e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 aprile 2006, n. L 114.
Il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2003, n. 132, cosi' recita:
«1. Nei casi e per le finalita' previsti
dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.».
Il testo dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c),
e comma 11 della legge 239 del 2004, citata nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico,
anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani
regionali di sviluppo del servizio elettrico;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata,
della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei
dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
sicurezza e dell'economicita' degli interscambi
internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso
all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia
elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas
naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai
fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi
strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e
la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la
Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della
continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in
materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al
fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le
regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la
valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di
natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di
politica energetica nazionale, nonche' per la definizione
di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di
oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e
gli enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli
impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti.»;
«11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge
14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, nell' ambito del
Documento di programmazione economico-finanziaria, il
quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che
corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini
del perseguimento degli obiettivi generali di politica
energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, puo' definire, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del
settore per l'esercizio delle funzioni attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
della legislazione vigente.».



 
Art. 4
Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di azione preventivo di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.
 
Art. 5
Obbligo di conservazione dei dati

1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonche' con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantita', alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalita' per identificare il cliente grossista in questione, nonche' specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.
 
Art. 6

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;".
b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;";
c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:
"p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attivita' di stoccaggio;
q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";
d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
"t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;";
e) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
"v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;";
f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
"aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;";
g) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:
"ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;";
h) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente:
"ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, infine, le seguenti:
"kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa appartenente agli stessi soci;
kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima;
kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale;
kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL;
kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale;
kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;
kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.".



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
"a) cliente finale: il cliente che acquista gas
naturale per uso proprio, ivi comprese gli impianti di
distribuzione di metano per autotrazione che sono
considerate clienti finali;
b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica,
diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestore
dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a
scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in
cui e' stabilita;
c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che
ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi produttore, importatore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di
accesso al sistema;
d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas
naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas
naturale;
e) «codice di rete»: codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema
di stoccaggio;
g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia
elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas;
h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da
giacimenti;
i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di
gas presente o inserito nei giacimenti in fase di
stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel
giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione
dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le
caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) «dispacciamento»: l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato
degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete
di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) «dispacciamento passante»: l'attivita' di cui alla
lettera j), condizionata unicamente da eventuali
impedimenti o vincoli di rete;
l) «disponibilita' di punta giornaliera»: quantita' di
gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) «disponibilita' di punta oraria»: quantita' di gas
naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24
ore;
n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai
clienti;
o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai
clienti;
p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le
operazioni di liquefazione del gas naturale o
l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL,
e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio
provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e
successiva consegna al sistema di trasporto ma non
comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali
non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati
per l'attivita' di stoccaggio;
q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per
lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da
un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL
utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di
impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli
impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di
trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1°, del codice civile;
s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai
sensi dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile;
t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge
almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto,
distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas
naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di
manutenzione legati a queste funzioni;
u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»:
un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di
importazione, esportazione, coltivazione, trasporto,
distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una
attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;
v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas
naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali
la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche
hanno, direttamente o indirettamente, il potere di
esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di
imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto,
distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e
almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas
naturale;
w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un
centro di consumo in modo complementare al sistema
interconnesso;
x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso
tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di
punta stagionale;
y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso
tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione
degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto
delle imprese di gas naturale necessarie al fine di
soddisfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti
nel lungo termine;
aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti
upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o
costruiti quale parte di un impianto di produzione di
idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati
per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti
fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un
terminale costiero di approdo;
bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione della
pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e
di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi
reciprocamente collegati;
ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione,
impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o
gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack
e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari
nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare
accesso al trasporto, alla distribuzione e alla
rigassificazione di GNL;
ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio
finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento
giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario
per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento
ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale
nel territorio italiano;
hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato
a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli
approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato
alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che
comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa
da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla
parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati
principalmente nell'ambito della distribuzione locale del
gas naturale, ad esclusione della fornitura;
jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica
che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei
giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a
disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini
dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico,
compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu'
lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che
risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta
che possono essere richieste dalla variabilita' della
domanda in termini giornalieri ed orari.
kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari
per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto,
delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli
impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del
carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad
esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente
dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento
delle loro funzioni.
kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come
definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE
del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44,
paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti
consolidati, o un'impresa associata come definita
all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o
un'impresa appartenente agli stessi soci.
kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi
persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di
trasporto ed e' responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas
naturale.
kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa
che avendo la disponibilita' della rete nazionale di
gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior
parte della medesima.
kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione:
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione
di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas
naturale.
kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o
giuridica che svolge funzioni di fornitura.
kk-octies) programmazione a lungo termine: la
programmazione, in un'ottica a lungo termine, della
capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas
naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale
del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed
assicurare la fornitura ai clienti.
kk- nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio:
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita'
di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un
impianto di stoccaggio di gas naturale.
kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi
persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione
del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e
della rigassificazione di GNL, e responsabile della
gestione di un impianto di GNL.
kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale
mediante compressione nelle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli
impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto
nello svolgimento delle loro funzioni.
kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto
di gas naturale che attraversa o si estende oltre una
frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i
sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.
kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista
gas naturale per il proprio consumo domestico.
kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che
acquista gas naturale non destinato al proprio uso
domestico.
kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas
naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o
7 della sezione C dell'allegato I della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
collegato al gas naturale.
kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto
di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti
derivati sul gas naturale.
kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o
altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e
tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilita' di esercitare un'influenza determinante
sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita'
o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza
determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle
deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.».



 
Art. 7
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei
consumatori

1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.".
 
Art. 8

Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento
CE n. 994/2010

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito "regolamento n. 994/2010", e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche' entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato I del regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale.
4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013 realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.



Note all'art. 8:
Il Regolamento (CE) n. 994/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295,



 
Art. 9

Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di
trasporto

1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualita' di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.
3. Successivamente e ove necessario l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione:
a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata;
c) su motivata richiesta della Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas deve concludere la procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attivita' di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attivita' di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purche' conformi al diritto comunitario.



Note all'art. 9:
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 10
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori
dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di
trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
1. Entro il 3 marzo 2012:
a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa e' tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. E' fatta salva in ogni momento la possibilita' per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, essa non puo' adottare le modalita' di separazione di cui al comma 1.
4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.
5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva, valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1:
a) esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in condizioni di sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita' del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuita' del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) costruisce sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale;
e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonche' di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le informazioni sufficienti per garantire che le attivita' di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas naturale;
f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita'; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;
g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorita'.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le attuali competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in caso di inadempienza, irroga le sanzioni previste.



Note all'art. 10:
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009,
citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 47. Legge annuale per il mercato e la concorrenza
- 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge
annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di
rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o
amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo
sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei
consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al
Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo
conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli
stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in
distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in
relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi
degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni
annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di
rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di
promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con
riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori
condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche
private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di
decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini
di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti,
decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma
1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano le proprie competenze normative, quando vengano
in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni
contenute in precedenti leggi per il mercato e la
concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da
modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al
comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai
principi comunitari in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche
europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti
nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza,
indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini,
le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si e'
ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «entro il 30 aprile di
ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
marzo di ogni anno».».



 
Art. 11

Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto
indipendente

1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:
a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprieta' del Gestore stesso;
b) il personale necessario per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalita' e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorita' di regolazione nazionali ed estere;
b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;
c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, in conformita' alle disposizioni del codice civile.
4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identita', che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonche' sulla sede dei propri uffici. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma.
5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.



Note all'art. 11:
La direttiva 68/151/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
marzo 1968, n. L 65.



 
Art. 12
Indipendenza del gestore di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;
b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilita' delle risorse necessarie per svolgere l'attivita' di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non puo' detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, ne' ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.
4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attivita' necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entita' diverse ne' limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza.
7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' approvata e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE.



Note all'art. 12:
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per il Regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 13

Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del
sistema di trasporto

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza nominato a norma dell'articolo14.
2. L'identita' e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1 diventano vincolanti solo se l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. La medesima Autorita' puo' formulare obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:
a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi;
b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.
4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi ne' ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. La loro retribuzione non dipende da attivita' o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del Gestore.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, ne' con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni.
8. La previsione di cui al comma 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attivita' di gestione o altre attivita' pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano ai dirigenti che, secondo l'organigramma del gestore, sono responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasposto del gas naturale e ai loro referenti diretti.
 
Art. 14
Organo di sorveglianza

1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attivita' degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a piu' lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attivita' quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas naturale, e alle attivita' necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.
3. Ad almeno la meta' meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.
4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.
 
Art. 15
Programma di adempimenti e responsabile della conformita'

1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilita' di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformita' a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso e' subordinato all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformita', fatte salve le competenze in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' effettuato da un Responsabile della conformita'.
2. Il Responsabile della conformita' e' nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorita' puo' respingere la nomina del Responsabile della conformita' solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale. Il Responsabile della conformita' puo' essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformita' si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.
3. Il Responsabile della conformita' ha i seguenti compiti:
a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione; d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.
4. Il Responsabile della conformita' trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione e' effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformita' informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano le misure di cui all'articolo 16.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformita', compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformita', fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformita' non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilita' di natura professionale ne' interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il Responsabile della conformita' fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.
8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonche' a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformita' presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacita' e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il Responsabile della conformita' verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE.
10. Il Responsabile della conformita' ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonche' ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza puo' licenziare il Responsabile della conformita', in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale, su richiesta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
12. Il Responsabile della conformita' ha accesso agli uffici del Gestore senza necessita' di preavviso.



Note all'art. 15:
Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
alle premesse.
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 16
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalita' per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' delle criticita' e delle congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
c) contiene tutti gli investimenti gia' decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticita' presenti o attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. Alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano decennale di sviluppo della rete, valutano, ciascuno secondo le proprie competenze, la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in conformita' con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano; il Ministero valuta altresi', sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, se il piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, nonche' con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza con i piani a livello comunitario, il Ministero acquisisce il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che puo' consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla base degli elementi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello sviluppo economico, nei casi in cui la mancata realizzazione dell'opera oggetto dell'investimento rilevi ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale, del rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, o della Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, impongono al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito purche' tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.



Note all'art. 16:
Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 2.
Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 17
Gestore di sistemi indipendente

1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilita' ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);
b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10;
c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo;
e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente e' responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed e' altresi' responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonche' della capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente e' responsabile della programmazione, della progettazione e conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualita' di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilita' nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto e' tenuto a:
a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorita' consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
c) mantenere in proprio capo la responsabilita' civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attivita' del Gestore di sistemi indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.
6. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in cooperazione con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.



Note all'art. 17:
Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 18

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori
dei sistemi di stoccaggio

1. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di produzione e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti della societa' controllata. La societa' controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata. Non e' consentito alla societa' controllante di dare istruzioni ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.
 
Art. 19

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori
dei sistemi di trasporto

1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricita' e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricita' o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale;
d) la stessa persona non puo' essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, ne' il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attivita' di produzione o fornitura di gas naturale.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonche' la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.



Note all'art. 19:
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del
gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale,
alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o
rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e
di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per
garantire che le relative attivita' avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma
1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita'
garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di
divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente
sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello
svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare
a proprio vantaggio le informazioni commercialmente
sensibili acquisite nel corso delle loro attivita'
nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale,
anche da parte di imprese controllate, controllanti o
collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano
discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di
utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
collegate.»;
« Art. 21. Separazione contabile e societaria per le
imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas
naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le
altre attivita' del settore del gas, ad eccezione
dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di
separazione contabile e gestionale dall'attivita' di
trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da
tutte le altre attivita' del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1
l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di
separazione societaria da tutte le altre attivita' del
settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da
societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel
settore del gas naturale, salvo l'importazione,
l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente
grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a
quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale
che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di
distribuzione e di vendita e che forniscono meno di
centomila clienti finali separano societariamente le stesse
attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,
e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di
svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti
diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento
del sistema del gas.».



 
Art. 20

Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di
rigassificazione di GNL

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o piu' gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non discriminatorieta'.



Note all'art. 20:
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del
gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale,
alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o
rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e
di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per
garantire che le relative attivita' avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma
1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita'
garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di
divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente
sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello
svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare
a proprio vantaggio le informazioni commercialmente
sensibili acquisite nel corso delle loro attivita'
nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale,
anche da parte di imprese controllate, controllanti o
collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano
discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di
utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
collegate.»;
« Art. 21. Separazione contabile e societaria per le
imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas
naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le
altre attivita' del settore del gas, ad eccezione
dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di
separazione contabile e gestionale dall'attivita' di
trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da
tutte le altre attivita' del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1
l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di
separazione societaria da tutte le altre attivita' del
settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da
societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel
settore del gas naturale, salvo l'importazione,
l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente
grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a
quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale
che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di
distribuzione e di vendita e che forniscono meno di
centomila clienti finali separano societariamente le stesse
attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,
e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di
svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti
diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento
del sistema del gas.».



 
Art. 21
Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL

1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto e' tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacita' nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.
4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attivita' secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacita' disponibili e di assegnazione delle capacita' stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalita' di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale,e l'assegnazione congiunta delle capacita' transfrontaliere.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.



Note all'art. 21:
Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 22

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di
trasporto

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 e' fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.".



Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del
gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale,
alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o
rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e
di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per
garantire che le relative attivita' avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma
1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita'
garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di
divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente
sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello
svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare
a proprio vantaggio le informazioni commercialmente
sensibili acquisite nel corso delle loro attivita'
nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale,
anche da parte di imprese controllate, controllanti o
collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano
discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di
utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
collegate.
5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le
informazioni concernenti le proprie attivita', che
potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano
divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le
informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate
ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per
effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di
una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa
non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali
comuni, ad eccezione delle funzioni meramente
amministrative o dei servizi informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da
parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1
e' fatto divieto di abuso delle informazioni
commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare
o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti
dalle stesse imprese.».



 
Art. 23
Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse alla distribuzione.
2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano piu' di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attivita', il gestore del sistema di distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti nella societa' controllata. E' consentito alla societa' controllante di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' consentito alla societa' controllante di dare istruzioni, ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformita' del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che e' pubblicata. Il responsabile della conformita' del gestore del sistema di distribuzione e' pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati e' fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identita' distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni emanate dall' Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.



Note all'art. 23:
Per il testo dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'articolo 20.



 
Art. 24
Valore di rimborso degli impianti di distribuzione

1. All'articolo 14 del decreto legislativo, n. 164 del 2000, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'.".
2. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n.164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: "indicati nel bando di gara" sono inserite le seguenti: "stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.".
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'.
4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.



Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Attivita' di distribuzione. - 1. L'attivita'
di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio
pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti
locali che affidano il servizio, anche in forma associata,
svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione e di controllo sulle attivita' di
distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del
servizio sono regolati da appositi contratti di servizio,
sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi
dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle
gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse
economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.».
Il testo dell'articolo 46-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale.), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n.
229, cosi' recita:
«1. Al fine di garantire al settore della distribuzione
di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di
qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo
economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i criteri di gara e di
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo
conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni
economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio
dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza
del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza
unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per
lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari,
secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in
base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e
determinano misure per l'incentivazione delle relative
operazioni di aggregazione.».



 
Art. 25
Separazione della contabilita'

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.



Note all'art. 25:
Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
n. 164 del 2000, citato nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'articolo 19.
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse



 
Art. 26
Trasparenza della contabilita'

1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorita' competenti di accedere alla loro contabilita' conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.



Note all'art. 26:
Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
n. 164 del 2000, citato nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'articolo 19.
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse



 
Art. 27
Disposizioni sullo stoccaggio

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, e' posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacita' di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacita' di produzione nazionale.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
b) volume necessario per le necessita' di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.
11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:
a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.".
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.".
4. All'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi.".
5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unita'.



Note all'art. 27:
Si riporta il testo degli articoli 12 e 18 del decreto
legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
, come modificato dal presente decreto:
«Art.12. Disciplina delle attivita' di stoccaggio. -
1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha
l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il
complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di
cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del
gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi
di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli
utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi
richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione
del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa
di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i
poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di
stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire
disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano
richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli
contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non
realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in
via prioritaria alle esigenze della coltivazione di
giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i
titolari di concessione di coltivazione individuano, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la
modulazione della produzione dei giacimenti dei quali
detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano
al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati,
pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la
liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio
in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei
soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto
salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate
prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti
civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume
calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione
stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno
rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2.
Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche per servizi diversi da quelli di modulazione.
8. Lo stoccaggio strategico e' posto a carico dei
soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio
di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli
articoli 17 e 18.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il
riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas
strategico e di modulazione, anche in relazione alla
capacita' di punta degli stoccaggi stessi.
10.
11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di
stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime
regolato, e' posto a carico dei soggetti produttori e dei
soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di
importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti
all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas
naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, secondo quote determinate in funzione, anche non
lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di
approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla
evoluzione delle capacita' di importazione delle singole
infrastrutture di importazione e della capacita' di
produzione nazionale.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio
strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e
monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non
inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
a) volume necessario al fine di poter erogare per
almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il
periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per
cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla
infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
b) volume necessario per le necessita' di modulazione
in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu'
rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.
11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio
strategico puo' essere rilasciata a una impresa del gas
naturale solo nel caso in cui l'intera capacita' di
importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per
il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio
strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di
forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i
vincoli tecnici esistenti.».
«Art. 18. Disciplina dell'attivita' di vendita. - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono
l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita'
di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono
fornire ai clienti non idonei, direttamente o
indirettamente connessi alla porzione di rete su cui
svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio
di modulazione stagionale e di punta stagionale e
giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno
rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo
suddetto.
2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al
comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i
criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il
periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee
in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli
obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai
clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento
(CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 ottobre 2010.
3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai
clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad
attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1°
ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di
modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano
installato misuratori multiorari di gas naturale, il
servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla
trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta
commerciale in cui sono determinate le modalita' e i
contenuti delle informazioni minime che i soggetti che
svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti
stessi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente
agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e
oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la
determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla
domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del
codice di stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a
200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base
oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni,
puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di
trasporto o di distribuzione, il suddetto termine
temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su
base oraria ad altre tipologie di clienti.
6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e
stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel
caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste
dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori
capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre
quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che
svolgono le connesse attivita' di trasporto e
dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del
sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.
7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.».

La Legge 8 luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle
bombole per metano), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31
agosto 1950, n. 199.
La legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge 8
luglio 1950, n. 640 recante disciplina delle bombole per
metano), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno
1990, n. 137.
Il testo dell'articolo 27, commi 3 e 6, della legge n.
99 del 2009, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«3. Al fine di consentire la razionalizzazione e
l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale e la loro semplificazione gestionale mediante
l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per
metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e
l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.»;
«6. La gestione in regime di separazione contabile ed
amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla
legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia
nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre
1977.».



 
Art. 28
Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.164 del 2000 e di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001.
4. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.".
5. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il valore di cui sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.".
6. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacita' dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione dell'impianto.".
7. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.".
8. I soggetti che effettuano attivita' di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti puo' essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.



Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 164 del 2000, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. Norme per l'attivita' di importazione. - 1.
L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a
contratti di durata superiore ad un anno, effettuata
attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di
rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di
autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei
seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al
progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza
del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli
impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) (Soppressa).
e) (Soppressa).
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione
all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7
devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e'
stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di
scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la
composizione media della provenienza del gas naturale dai
vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non
discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa
motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso
o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti
dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle
possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto
e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua
esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese
del gas naturale possono computare come stoccaggio
strategico il 50 cento della capacita' dei serbatoi di
stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione
utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le
importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun
soggetto e la capacita' totale annuale di importazione
dell'impianto.
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a
un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima
del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli
elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono consentire una modulazione
stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta
stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al
valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui
sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale
interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e
l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1° gennaio 2002.».



 
Art. 29
Gasdotti di coltivazione

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato membro, le competenti autorita' italiane si consultano con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate".



Note all'art. 29:
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente per risolvere in sede amministrativa le
controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso
alle infrastrutture minerarie del gas naturale. In caso di
controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si
applicano le disposizioni sulla risoluzione delle
controversie relative allo Stato membro che ha
giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che
nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la
rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato
membro, le competenti autorita' italiane si consultano con
le competenti autorita' degli altri Stati membri
interessati al fine di garantire che le disposizioni della
direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate.».
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 30

Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di
biogas

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati".



Note all'art. 30:
Si riportano i testi degli articoli 1 e 17 del decreto
legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
, come modificati dal presente decreto:
« Art. 1. Liberalizzazione del mercato interno del gas
naturale. - 1. Nei limiti delle disposizioni del presente
decreto le attivita' di importazione, esportazione,
trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas
naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato,
sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le
attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale,
salvo quanto disposto dal presente decreto.
2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano
in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas
derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella
misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel
sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale
sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di
sicurezza.»;

« Art.17. Attivita' di vendita ai clienti finali. - 1.
Adecorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il
Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti
abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,'
relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto
attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri
bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto
risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a
clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di
cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco
di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello
sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti
stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data
di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la
non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo'
sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del
soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi
integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas
naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato
mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai
fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le imprese distributrici
possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere
transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali
nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e'
esercitata a condizioni e modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».



 
Art. 31

Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto
regionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.".
2. Alla rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di rete di trasporto regionale".



Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
, come modificato dal presente decreto:
«Art.9. Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
rete di trasporto regionale. - 1. Si intende per rete
nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai
gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed
esportazione e relative linee collegate necessarie al loro
funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti
collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali
direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori
connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo
aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di
un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti
l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza
regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti
parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i
gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che
soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili
hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una
rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.».



 
Art. 32
Misure a favore della liquidita' del mercato

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.



Note all'art. 32:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 79 del 1999, citato nelle note alle
premesse:
«Art. 5.Funzioni di gestore del mercato. - 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un' adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'articolo 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio
2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di
produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli
impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti
e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11,
secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data
in cui questo viene applicato, il gestore del mercato
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di
accesso alle reti di interconnessione e di contratti
d'importazione ed esportazione.».



 
Art. 33
Nuove infrastrutture

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico modifica le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, per conformarli alle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alle manifestazioni di interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di richieste di esenzione o di allocazione prioritaria.
5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 puo' essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidita' del sistema nazionale del gas naturale e a consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non utilizzata.



Note all'art. 33:
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 17 e 18,
della legge n.239 del 2004, citata nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto:
"17. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di
gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la
rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia
di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita'
delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da
permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti
di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere,
per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi,
ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe
regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche'
l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei
sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei
sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un
periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e
per una quota della nuova capacita' stabilita caso per
caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione,
l'esenzione e' accordata previa consultazione delle
autorita' competenti dello Stato membro interessato. La
concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni
dopo la data della relativa concessione, qualora alla
scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura
non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della
relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero, in accordo con la Commissione europea, non
decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata
concessa.»;
«18. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
internazionali di interconnessione con Stati non
appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione
in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle
capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti,
possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso
della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di
allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il
diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per
caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una
quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in
base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di
trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello
sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il
quale si intende reso positivamente. La concessione di una
allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data
della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale
termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora
iniziata, e cinque anni dopo la datadella relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi
ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la
deroga e' stata concessa.».
La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
luglio 2003, n. L 176, ed e' entrata in vigore il 4 agosto
2003.



 
Art. 34

Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.".



Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo. 16 marzo 1999, n. 79 citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. Definizioni. - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
societa' controllate, della societa' controllante e delle
societa' controllate dalla medesima controllante, nonche'
per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli
appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
industriali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia
elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o
giuridica che acquista energia elettrica a scopo di
rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e'
stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia
elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che
ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con
qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non
rientrando nella categoria dei clienti idonei, e'
legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia
elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un
significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di
servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati
degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e
dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita'
di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito
economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al
comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e'
l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e
bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto
che collega un centro di produzione ad un centro di
consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e
distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla
proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica,
comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso
delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche
di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale
gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di
trasmissione e distribuzione collegate mediante piu'
dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della
tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di
distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei
dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati
nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e
trasformazione dell'energia elettrica sulla rete
interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai
clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia
autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica
che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o
distribuzione.
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi
persona fisica o giuridica responsabile della gestione,
della manutenzione e dello sviluppo del sistema di
trasmissione in una data zona e delle relative
interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi
persona fisica o giuridica responsabile della gestione,
della manutenzione e dello sviluppo del sistema di
distribuzione in una data zona e delle relative
interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di energia
elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista
energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse
le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o
giuridica che acquista energia elettrica non destinata al
proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente
grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la
rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata:
un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche
nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno,
direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un
controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese
esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o
distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o
fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata:
un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di
generazione per la vendita o di trasmissione o di
distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche'
un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia
elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine:
programmazione, in un'ottica a lungo termine, del
fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione,
di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare
la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare
la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica:
un contratto di fornitura di energia elettrica ad
esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica:
uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della
sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia
elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri
mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilita' di esercitare un'influenza determinante
sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o
giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge
almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto,
distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica,
che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di
manutenzione legati a queste funzioni.».



 
Art. 35
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi, da effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, puo' adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalita' di erogazione del regime di cui al presente comma.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri provvedimenti affinche', in modo non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e le condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni contrattuali minime.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;
b) per assicurare che i clienti abbiano idonee informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.



Note all'art. 35:
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
n.73 del 2007, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali
domestici hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura di energia elettrica come clienti
vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore
diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale
scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali
domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato
libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche
attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta
dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in
bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore a 10 milioni di euro sono
automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.».
Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99
del 2009, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si
avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con
riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all' articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di
attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e
ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.
Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



 
Art. 36
Gestore dei sistemi di trasmissione

1. L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare attivita' di produzione e di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche' al fine di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione.
4. In attuazione di quanto programmato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione nazionale puo' realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I sistemi di accumulo di cui al periodo precedente possono essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione, in attuazione dei piani di sviluppo di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
5. La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione, sono definite le modalita' per lo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto concerne l'individuazione del soggetto responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo delle procedure medesime, e le modalita' per l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, secondo criteri che assicurino l'effettiva realizzazione degli impianti in tempi definiti, l'efficienza nei costi e l'esclusivo utilizzo di detti impianti per finalita' di sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione elettrica da impianti non programmabili.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita' civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il controllo di Terna Spa, in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il decreto, oltre ad assicurare quanto previsto al comma 7, garantisce che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese non appartenente all'Unione europea purche' conformi al diritto comunitario.
12. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, rilasciato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura VAS, tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuite a Terna ai sensi del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 .
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla valutazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12.
14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.
15.Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita', le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti.



Note all'art. 36:
Il testo dell' articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 79 del 1999, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«1. Le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono
libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le
attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3.
L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'
svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»;
Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79
del 1999, citato nelle note alle premesse, si veda nelle
note all'art. 32.
Il testo degli articoli 17, commi 3 e 4 , e 18 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71,
S.O., cosi recita:
«3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono
includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica
finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti
non programmabili.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma
3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la
realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1,
2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini del
ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della rapidita'
di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna
zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di
accumulo.»;
«Art. 18 Interventi per lo sviluppo della rete di
distribuzione. - 1. Ai distributori di energia elettrica
che effettuano interventi di ammodernamento secondo i
concetti di smart grid spetta una maggiorazione della
remunerazione del capitale investito per il servizio di
distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di
ammodernamento. I suddetti interventi consistono
prioritariamente in sistemi per il controllo, la
regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' di
produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla definizione delle caratteristiche degli
interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento
ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente
interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini
di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed
effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale
dell'energia da generazione distribuita e fonti
rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di
capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite
finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita'
del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio
delle opere.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica,
fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione
concedente, rendono pubblico con periodicita' annuale il
piano di sviluppo della loro rete, secondo modalita'
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione,
predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza
con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la
previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al
fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli
impianti di produzione.».
Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O., cosi' recita:
"Art. 17. Informazione sulla decisione. - 1. La
decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione
della sede ove si possa prendere visione del piano o
programma adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche
attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorita'
interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita'
competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in
che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si e' tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o
il programma adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di
cui all'articolo 18."
Per il decreto legislativo n. 79 del 2009, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 37
Promozione della cooperazione regionale

1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalita' e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonche' la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.



Note all'art. 37:
Il testo dell' articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 79 del 1999, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«1. Le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono
libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le
attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3.
L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'
svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»;
Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79
del 1999, citato nelle note alle premesse, si veda nelle
note all'art. 32.
Il testo degli articoli 17, commi 3 e 4 , e 18 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71,
S.O., cosi recita:
«3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono
includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica
finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti
non programmabili.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma
3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la
realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1,
2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini del
ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della rapidita'
di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna
zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di
accumulo.»;
«Art. 18 Interventi per lo sviluppo della rete di
distribuzione. - 1. Ai distributori di energia elettrica
che effettuano interventi di ammodernamento secondo i
concetti di smart grid spetta una maggiorazione della
remunerazione del capitale investito per il servizio di
distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di
ammodernamento. I suddetti interventi consistono
prioritariamente in sistemi per il controllo, la
regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' di
produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla definizione delle caratteristiche degli
interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento
ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente
interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini
di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed
effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale
dell'energia da generazione distribuita e fonti
rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di
capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite
finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita'
del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio
delle opere.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica,
fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione
concedente, rendono pubblico con periodicita' annuale il
piano di sviluppo della loro rete, secondo modalita'
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione,
predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza
con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la
previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al
fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli
impianti di produzione.».
Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O., cosi' recita:
"Art. 17. Informazione sulla decisione. - 1. La
decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione
della sede ove si possa prendere visione del piano o
programma adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche
attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorita'
interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita'
competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in
che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si e' tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o
il programma adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di
cui all'articolo 18."
Per il decreto legislativo n. 79 del 2009, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 38
Gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attivita' non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attivita' di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformita', indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che e' responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi dell'articolo1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attivita' di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.



Note all'art. 38:
Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
73 del 2007, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di
distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui
reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in
regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di
vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla
data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia
elettrica in forma integrata, costituiscono entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una o piu' apposite societa' per azioni
alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita'
e le passivita' relativi all'attivita' di vendita.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta
disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo
stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di
distribuzione di energia elettrica o di gas naturale
garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy,
l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati
dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e
dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti
connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei
contratti di fornitura.».
Il testo dell' articolo 3, comma 4-quater, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, cosi' recita:
«4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali
l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed
efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno
di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di
riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di
cui al comma 3 dell' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione
dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi
di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare
valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati
alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la
copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti
perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico.».
Il testo dell'articolo1 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art.1 - Finalita'. - 1. Le disposizioni della
presente legge hanno la finalita' di garantire la
promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore
dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati
«servizi» nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi
medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita',
assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo
omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri
predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria in materia e degli indirizzi di politica
generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve
altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica
utilita', il Governo definisce i criteri per la
privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita'
di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.».
Il testo dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991,
n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
1991, n. 13, S.O. , cosi' recita:
«Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori. - 1.
Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese
produttrici e distributrici a condizione che l'energia
elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3,
resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti
per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del
personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese
produttrici e distributrici.».
Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera t), del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115(Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154, cosi' recita:
«1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si
applicano le seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia
commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di
petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da
riscaldamento o raffreddamento, compresi il
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e
lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione
del carburante per l'aviazione e di quello per uso marino,
e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da
intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di
energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un
incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia,
risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o
economici;
d) «risparmio energetico»: la quantita' di energia
risparmiata, determinata mediante una misurazione o una
stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu'
misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento
generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per
creare un regime di sostegno o di incentivazione agli
operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza
energetica»: attivita' incentrate su gruppi di clienti
finali e che di norma si traducono in miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o
stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza
energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo
contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in
cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta
misura sono effettuati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale
che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al
beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, che fornisce i capitali per tale misura e
addebita al beneficiario un canone pari a una parte del
risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura
stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»:
qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul
mercato da organismi pubblici o privati per coprire
parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale
per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che
acquista energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di
forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas»:
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di
energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a
stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti
finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero
«impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica
responsabile della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri
sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) «societa' di vendita di energia al dettaglio»:
persona fisica o giuridica che vende energia a clienti
finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un
impianto di produzione di energia elettrica, con potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente
installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto
rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso
dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il
tramite di un collegamento privato senza obbligo di
connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un
solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area
di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo
cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza
energetica attestante il conseguimento di risparmi di
energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza
energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli
obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del
sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura
organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le
procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha
le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per
gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse
le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha
come scopo l'offerta di servizi energetici atti al
miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che
fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei
soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) «Unita' per l'efficienza energetica»: e' la
struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le
funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le
definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.».
Il testo dell'articolo 30, comma 27, e dell'articolo 33
della legge 23 luglio 2009, n. 99, citata nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«27. Al fine di garantire e migliorare la qualita'
del servizio elettrico ai clienti finali collegati,
attraverso reti private con eventuale produzione interna,
al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero
dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi
criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra
il gestore della rete, le societa' di distribuzione in
concessione, il proprietario delle reti private ed il
cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione
dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della
salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento
alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse
esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal seguente: «1. Le
miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in
biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano
le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla
norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse
in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le
miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7
per cento possono essere avviate al consumo solo presso
utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele».
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156,
recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa
agevolata sul bio-diesel, il limite del 5 per cento del
contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e'
elevato al 7 per cento.»;
"Art. 33. Reti internet di utenza. - 1. Nelle more del
recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa
comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza
(RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte
le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero e' una rete di cui,
alla medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero
connette unita' di consumo industriali e unita' di
produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purche' esse siano
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di
connessione di terzi, fermo restando il diritto per
ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione
nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere
diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di
produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e
dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di
distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti
delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU,
al punto di connessione con la rete con obbligo di
connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della societa' Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita' di produzione e di consumo connesse
alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU
il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato
il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del
servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura
all'interno della medesima rete, in collaborazione con i
gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell' articolo 2, comma 12, lettere a) e
b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte
al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema
di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo
riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti
finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i
corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano
esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di
connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente
articolo.».



 
Art. 39
Interconnettori

1. All'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.".
2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.
3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' concessa.
4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato.
5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale e' assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.



Note all'art. 39:
Il testo dell'articolo 1-quinquies e 1-sexies, comma 6,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto
2003, n. 200, cosi' recita:
«Art. 1-quinquies. Disposizioni per la sicurezza e la
funzionalita' del settore elettrico. - 1. Gli impianti di
generazione di energia elettrica di potenza nominale
maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta
efficienza dai proprietari o dai titolari
dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente
fuori servizio secondo termini e modalita' autorizzati
dall'amministrazione competente, su conforme parere del
Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il
Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al
programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo
parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le
relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di
trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli
impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al
sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso
il medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da
pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come
risultante dai contatori di assorbimento, e il numero
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per
tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di
cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono
abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della
legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita'
produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto
e distribuzione di energia elettrica che realizzano a
proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione
con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere,
per l'incremento della capacita' di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo
compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in
esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra
il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto
realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive,
sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete
di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'
ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in
questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai
costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali
limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in
corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova
realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato
membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa
consultazione delle autorita' competenti dello Stato
interessato. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive sono definiti modalita' e criteri per il
rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento
privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di
Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione
tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate
rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del
price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi
due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo
periodo;
c) ...;
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono
soppresse le parole: «per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'articolo 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per
l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a
valere per l'anno successivo, un programma per
l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di
difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas determina, con propria
delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la
copertura dei costi di realizzazione del programma. Per
l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.»;
«6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell' ambito dei procedimenti
autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
e delle opere di rilevante importanza che interessano il
territorio di piu' regioni.».



 
Art. 40

Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione
europea

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacita' di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorita' del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.
2. La capacita' di trasmissione di cui al comma 1 e' conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacita' residuale e' assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta.
3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina:
a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacita' da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto;
b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacita' di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonche' le penali in caso di risoluzione del contratto.



Note all'art. 40:
Per la direttiva 2009/28/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 41
Mercati al dettaglio

1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attivita' di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le societa' che svolgono le suddette attivita'. Le informazioni concernenti ciascuna attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa societa' eserciti attivita' di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinche' la stessa societa' non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorita' effettua in materia di qualita' del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attivita' siano attribuite a societa' distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.



Note all'art. 41:
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali
domestici hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura di energia elettrica come clienti
vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore
diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale
scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali
domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato
libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche
attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta
dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in
bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore a 10 milioni di euro sono
automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.».



 
Art. 42
Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercatiinterni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficaceapertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.



Note all'art. 42:
Per la legge 14 novembre 1995, n. 481, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 43

Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas

1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
c) l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonche' di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei Regolamenti 713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE, nonche' da altre disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in materia di questioni transfrontaliere.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 43:
Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per il Regolamento713/2009/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per i Regolamento 714/2009/CE, si veda nelle note alle
premesse
Per il regolamento 715/2009/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della
legge n. 481del 1995, citata nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'.
- Commi da 1 a 11( Omissis)
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni
dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta;
(Omissis).».



 
Art. 44
Reclami

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.
2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due mesi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinche' siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.



Note all'art. 44:
Il testo dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della
legge n. 481del 1995, citata nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sono definiti:
a) le procedure relative alle attivita' svolte dalle
Autorita' idonee a garantire agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in
forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalita'
per l'esperimento di procedure di conciliazione o di
arbitrato in contraddittorio presso le Autorita' nei casi
di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il
servizio, prevedendo altresi' i casi in cui tali procedure
di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in
prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino
alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle istanze di conciliazione o di deferimento agli
arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede
giurisdizionale che, se proposto, e' improcedibile. Il
verbale di conciliazione o la decisione arbitrale
costituiscono titolo esecutivo.».
Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 45
Poteri sanzionatori

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13,14,15,16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000,
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attivita' afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 45:
Per la legge n. 481 del 1995, si veda nelle note alle
premesse.
Per il Regolamento 714/2009/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per il Regolamento 715/2009/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 22.
Il testo degli articoli 14, secondo comma, e 26 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema
penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O., cosi recita:
«Art. 14. Contestazione e notificazione.
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di
opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»;
«Art.26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo'
essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito puo'
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.».



 
Art. 46
Disposizioni in materia di rapporti istituzionali

1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitivita' e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
 
Art. 47
Recepimento della direttiva 2008/92/CE

1. All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE".



Note all'art. 47:
Si riporta il testo dell'articolo 64, della legge 19
febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria per il 1991),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n.
42, S.O., come modificato dal presente regolamento:
«Art. 64. Trasparenza dei prezzi del gas ed energia
elettrica ad uso industriale.
1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia
elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti
ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE
secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in
conformita' alla direttiva medesima, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge."
Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2008/92/CE, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 48
Obblighi di comunicazione

1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della direttiva 2009/73/CE.



Note all'art. 48:
Per la direttiva 2009/72/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 49
Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 50
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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