IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Vista la proposta della regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Ritenuto di accogliere la proposta della regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Ancona: piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Castelfidardo. piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Agugliano, Ancona, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Morro d'Alba, Offagna, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra De' Conti, Serra San Quirico. Ascoli Piceno: piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Carassai, Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli. piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta. Fermo: piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Belmonte Piceno, Fermo, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montegranaro, Ponzano di Fermo, Sant'Elpidio a mare, Torre San Patrizio. piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio. Macerata: piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Visso. Pesaro e Urbino: piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 3 marzo 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo In Foglia, Montecopiolo, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo In Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Tavoleto, Urbania, Urbino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2011
Il Ministro: Romano |