Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 giugno 2011
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Salerno, per il biennio 2011/2013.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Salerno

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile n. 342 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nella direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V n. 25157/70/ del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare n. 39 del 18 marzo 1997 prot. n. 5/525620/70 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V, inerente i compiti delle direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;
Visto il precedente decreto in materia del 5 marzo 2009 emanato dalla D.P.L. di Salerno concernente le tariffe di facchinaggio valide per il periodo 2009/2011;
Ravvisata la necessita' di rideterminare le suddette tariffe per il biennio 2011-2013;
Sentite le organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Viste le tariffe minime in vigore nelle province limitrofe;
Tenuto conto del tasso d'inflazione determinatosi nel biennio precedente;
Tenuto conto degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro riconducibili alle attivita' di facchinaggio;
Tenuto conto delle particolari situazioni riferibili al locale mercato del lavoro nonche' alla grave crisi economica del paese;

Decreta:

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio da valere, per tutti i settori merceologici, nella provincia di Salerno, per il biennio 2011/2013, e' determinata nella seguente misura: tariffa minima oraria per prestazioni lavorative di n. 8 ore giornaliere: €/h. 15,50.
La suddetta tariffa oraria sara' maggiorata delle seguenti percentuali:
20% per lavoro straordinario;
30% per lavoro festivo;
30% per lavoro notturno feriale;
50% per lavoro notturno festivo;
40% per lavoro straordinario festivo diurno;
70% per lavoro straordinario festivo notturno;
60% per lavoro straordinario feriale notturno, e precisa che:
per lavoro straordinario si intendono le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro previsto dal CCNL;
per lavoro festivo si intendono le prestazioni rese nelle giornate di sabato - domenica e festivita' nazionali ricorrenti nei giorni infrasettimanali, compreso il giorno del Santo patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attivita';
per lavoro notturno si intendono le prestazioni rese dalle ore 22,00 alle ore 6,00 per almeno 3 ore.
Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri riflessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Salerno, 10 giugno 2011

Il direttore provinciale: Festa
 
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