Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 marzo 2011 |
Decadenza della societa' Paradisebet S.r.l. della concessione n. 3620 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3620 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della societa' Paradisebet S.r.l. Unipersonale nei locali siti nel comune di Oristano; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Considerato che, con provvedimento del 26 novembre 2009, il GIP del tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo del 100% delle quote sociali della societa' Paradisebet S.r.l. Unipersonale, con sede in Bari, via M. Partipilo n. 48, codice fiscale n. 08740361004 e relativo compendio aziendale, ed ha nominato il dott. Fabrizio Colella amministratore giudiziario; Considerata la grave situazione economica della societa' Paradisebet S.r.l. Unipersonale e la conseguente comunicata impossibilita' di poter far fronte alle vincite realizzate e realizzande; Visto l'art. 17, comma 7 della su richiamata convenzione di concessione secondo il quale «nei casi di particolare gravita', ovvero quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e degli scommettitori, puo' essere disposta, con provvedimento motivato di AAMS, la sospensione della raccolta fino alla chiusura del procedimento amministrativo...»; Vista la nota prot. n. 2010/46205/giochi/SCO del 15 dicembre 2010 con la quale, in attuazione del sopra menzionato art. 17, comma 7 della convenzione, e' stata disposta la sospensione della concessione di cui trattasi con immediato distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale ed e' stato avviato il procedimento ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la nota prot. n. 2011/3564/giochi/SCO del 2 febbraio 2011 con la quale e' stato chiesto l'adeguamento della fideiussione ai sensi dell'art. 13, comma 3 della indicata convenzione; Considerato che il concessionario non ha provveduto ne' al richiesto adeguamento della garanzia ne' alla regolarizzazione della situazione contabile; Visto quanto stabilito dal comma 9 del citato art. 17;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 3620 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Paradisebet S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Bari, via Marco Partifilo, 48 - C.a.p. 70124 - operante nel comune di Oristano. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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