IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), in cui e' previsto che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 91, 92 e 93 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'art. 1, comma 109, terzo periodo, della legge n. 220/2010, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; Visto il comma 88, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni; Visto il comma 91, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il comma 92, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 e' ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa; Visto il comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita' interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso, per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola; dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro; Visto il comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilita' interno; Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220/2010 che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza; Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220/2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali; Visto il comma 140, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 141, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata; Visto il comma 142, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 113, dell'art. 1, della stessa legge n. 220/2010 che prevede, per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007, adottino, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008; Visto il comma 114, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali; Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, all'ultimo periodo, dispone che la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilita' interno - anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola - per un importo complessivo di 480 milioni di euro; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 109, secondo periodo, della legge n. 220/2010, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93 del suddetto art. 1; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 maggio 2011;
Decreta:
Articolo unico
1. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013, ai sensi del comma 109, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 140, 141 e 142, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalita' di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione. 4. Le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 109, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, inadempienti al patto di stabilita' interno. 5. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito acquisire l'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31dicembre 2011. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a modificare le regole di calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2011
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