Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 giugno 2011 |
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interna per il 2011, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e prospetti di rilevazione. |
|
|
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 del 2010, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 145, della legge n. 220 del 2010, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 144; Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il quale dispone che le regioni, cui si applicano limiti di spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi rideterminati e gli elementi informativi utili per verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi; Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che rideterminano il proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui all'art. 1, comma 144, della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010, secondo il quale la ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita' indicate nella tabella 1 allegata alla medesima legge; Visto l'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, con il quale si prevede che, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordino, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010; Visto l'art. 1, comma 133, della legge n. 220 del 2010, il quale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordino, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per ognuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 131, della citata legge n. 220 del 2010; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente; Visto l'art. 1, comma 126, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 12,3 per cento nel 2011, del 14,6 per cento nel 2012 e del 15,5 per cento nel 2013; Visto l'art. 1, comma 127, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 13,6 per cento nel 2011, del 16,3 per cento nel 2012 e del 17,2 per cento nel 2013; Visto l'art. 1, comma 129, della legge n. 220 del 2010, cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua le esclusioni dalla spesa finale e dalle medie della spesa finale 2007-2009 ai fini del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo, per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza; Visto l'art. 1, comma 138-bis, della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del comma 138, prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali; Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo; Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 148, della legge n. 220 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, non si applica la sanzione di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, qualora il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009; Visto l'art. 1, comma 148-bis, della legge n. 220 del 2010, introdotto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale stabilisce che le regioni, ove sussistano le condizioni di cui al comma 148, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 144, della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2011, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 135, della citata legge n. 220 del 2010; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole con la richiesta di modificare l'allegato A, punto A.1, del presente decreto, cancellando il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano nella parte riguardante il modello informativo 4OB/11 «Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali»; Considerato che la richiesta delle regioni non puo' essere accolta in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 134, della citata legge n. 220 del 2010, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalita' di attuazione del patto di stabilita' interno dei loro enti locali nell'ambito degli accordi di cui all'art. 1, commi 132 e 133, e in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2011 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare il calcolo dei nuovi obiettivi, con le modalita' ed il prospetto definiti dall'allegato A al presente decreto. 4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli obiettivi di cui al comma 3, e' spedita entro il 31 luglio dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2011
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
| Allegato A
Il presente allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2011 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010. A. Istruzioni generali. A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno: per le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1M/11/CS (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 1M/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); per le regioni a statuto speciale, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, i modelli n. 1M/11/CS (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 1MC/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); per le regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2M/11/CS (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 2M/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); per le regioni a statuto ordinario, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, i modelli n. 2M/11/CS (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 2MC/11/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 3M/11/S (per il monitoraggio in termini di competenza mista). I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e- GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilita' interno e per la finanza pubblica sono altresi' previsti i seguenti prospetti: per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che cedono una quota dei propri obiettivi agli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 138 e 139, della legge n. 220 del 2010, il modello informativo n. 4OB/11 - Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali; per le regioni a statuto ordinario, i modelli informativi n. 5OB/11/CP e n. 5OB/11/CS, concernenti rispettivamente gli obiettivi programmatici di competenza e di cassa per gli anni 2011, 2012 e 2013; per le regioni, che rideterminano i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il modello n. 6OB/11, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette soggette a compensazione, dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette non soggette a compensazione e dell'obiettivo programmatico annuale di cassa. Il modello n. 4OB/11 e' trasmesso, entro il 31 ottobre 2011, esclusivamente tramite l'applicazione web messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I modelli n. 5OB/11/CP e n. 5OB/11/CS sono trasmessi entro il medesimo termine previsto per l'invio del prospetto del monitoraggio relativo al primo trimestre all'indirizzo di posta elettronica: pattostab@tesoro.it. Il modello n. 6OB/11/ e' trasmesso entro il 31 luglio 2011 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. A.2. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. In questo caso, e' necessario che la regione o la provincia autonoma effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni: a) nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b) codice fiscale; c) ente di appartenenza; d) recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno. Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it o all'indirizzo «http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/»), sotto la dicitura «Regole per il sito». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno. A.5. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati. Ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge n. 220 del 2010, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti e' previsto entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2011). L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Eventuali inadempienze nella trasmissione dei prospetti determinate da ritardi nella pubblicazione dell'applicazione WEB non sono imputabili agli enti. B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti. B.1. Istruzioni generali. Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2011; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2011, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, pero', poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Dati dell'esercizio precedente - I dati dei prospetti del monitoraggio relativi ai trimestri dell'anno 2010 delle regioni che non rideterminano il proprio obiettivo sono indicati dal sistema web, che riporta automaticamente, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2010. L'eventuale variazione dei dati 2010 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2010. Le regioni, che rideterminano il proprio obiettivo di cassa, devono compilare anche i dati relativi all'esercizio precedente. Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 220 del 2010, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2011 con l'obiettivo annuale prefissato rideterminato a seguito dell'eventuale attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio. Per le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2011 e' stato rispettato. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 148-bis, della legge n. 220 del 2010, nel caso in cui la differenza sopra indicata risulti positiva, e' necessario confrontare tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009. Se la differenza tra tali due importi risulta: negativa o pari a 0, il patto di stabilita' interno 2011 e' stato rispettato, a condizione che, nel 2012, siano applicate le prescrizioni previste dall'art. 1, comma 148-bis, della legge n. 220 del 2010; positiva, il patto di stabilita' interno 2011 non e' stato rispettato. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2011 e' stato rispettato. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 148-bis, della legge n. 220 del 2010, nel caso in cui la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulti negativa, e' necessario calcolare la somma algebrica di tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009. Se la somma algebrica tra tali due importi risulta: positiva o pari a 0, il patto di stabilita' interno 2011 e' stato rispettato, a condizione che, nel 2012, siano applicate le prescrizioni previste dall'art. 1, comma 148-bis della legge n. 220 del 2010; negativa, il patto di stabilita' interno 2011 non e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio delle autonomie speciali n. 1M/11/CS, n. 1M/11/CP, n. 1MC/11/CP e n. 3M/11/S. La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2011, per le Autonomie speciali, ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti dell'anno passato. I modelli n. 1M/11/CS, n. 1M/11/CP e n. 1MC/11/CP, previsti per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripropongono la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Per compilare i predetti prospetti, le regioni a statuto speciale devono far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2010 e 2011. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno. La regione Friuli-Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti n. 1M/11/CS, n. 1M/11/CP e n. 1MC/11/CP, riguardanti le esclusioni di spesa previste dall'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti. Il modello n. 3M/11/S, previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo, in ciascun trimestre 2010 e 2011, calcolato in termini di competenza mista. Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonche' di eventuali altre spese previste dall'accordo di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 220 del 2010. Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, gia' in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo programmatico annuale stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2011. Tale obiettivo, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, avra' esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2011, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le regioni a statuto ordinario. Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati o inferiori al saldo programmatico, le autonomie speciali compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009. B.3. Modelli per il monitoraggio delle regioni a statuto ordinario n. 2M/11/CS, n. 2M/11/CP e n. 2MC/11/CP. Anche per le regioni a statuto ordinario, la struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2011 ricalca sostanzialmente quella dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno. Per compilare i modelli n. 2M/11/CS, n. 2M/11/CP e n. 2MC/11/CP, si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2010 e 2011, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2011, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 11 («Risultato trimestrale spese finali»), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2011, con gli obiettivi programmatici annuali rideterminati, sia di cassa che di competenza. Gli obiettivi programmatici annuali rideterminati del 2011, identificati dalle voci OR SF 11 (nei modelli n. 2M/11/CS e n. 2M/11/CP) e dalle voci OR SF 11, OR SCN 11 e OR SNN 11 (nei modelli n. 2M/11/CS e n. 2MC/11/CP) sono calcolati come differenza tra gli obiettivi programmatici annuali e la quota degli stessi obiettivi attribuita agli enti locali del proprio territorio. Nei modelli n. 2M/11/CS, n. 2M/11/CP, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2011 (OP SF 11) corrispondono agli importi, rispettivamente di cassa e di competenza, attribuiti alle medesime voci, nei modelli 5OB/11/CS, 5OB/11/CP. Nei modelli n. 2M/11/CS e n. 2MC/11/CP delle regioni che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2011 (codici OP SF 11, O SCN 11, O SNN 11) corrispondono agli importi attribuiti alle medesime voci nel modello 6/OB/11. Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati, le regioni a statuto ordinario compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009. B.4. Modelli informativi n. 4OB/11, 5OB/11/CS, 5OB/11/CP e 6OB/11. Il modello n. 4OB/11 e' compilato solo dalle regioni e dalle province autonome che, nel 2011, autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza, o, nel caso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il proprio saldo programmatico. Nel modello n. 4OB/11 le regioni e le province autonome indicano sia le quote dei propri obiettivi (di competenza e/o di cassa) cedute complessivamente agli enti locali del proprio territorio sia la quota attribuita a ciascun ente locale beneficiario. I modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP sono compilati dalle regioni a statuto ordinario al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti il calcolo degli obiettivi programmatici di cassa e di competenza degli anni 2011, 2012 e 2013. Le autonomie speciali non compilano i modelli 5OB/11/CS, 5OB/11/CP, in quanto, ai sensi dell'art. 1, commi 132 e 133, della legge n. 220 del 2010, concordano gli obiettivi del patto di stabilita' interno, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le autonomie speciali compilano i modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP solo in caso di mancato accordo. Gli obiettivi programmatici dell'anno 2011, sia in termini di cassa che di competenza, risultanti dai modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP, sono inseriti dall'ente negli analoghi campi previsti nei modelli di monitoraggio sin dal primo trimestre di rilevazione. Le regioni, che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, compilano, oltre ai modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP, anche il modello 6OB/11, riguardante le informazioni utili per verificare le modalita' di calcolo, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, dell'obiettivo programmatico di cassa ridefinito, dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate. Nel modello 6OB/11, gli obiettivi sono ridefiniti rielaborando gli obiettivi programmatici per il 2011, 2012 e 2013, sia di competenza che di cassa, indicati nei modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP (per le regioni a statuto ordinario) o nell'ambito degli accordi per il 2011 (per le regioni a statuto speciale). Per gli esercizi successivi al 2011 la regione puo' valutare se rideterminare i propri obiettivi di competenza o di cassa per lo stesso importo della variazione apportata nel 2011 o rinviare tale decisione agli anni successivi. In tale ultimo caso, nelle formule relative agli obiettivi del 2012 e del 2013 alla voce R SCN «Riduzione obiettivo annuale spese correnti nette soggette a compensazione» e' attribuito valore pari a zero. B.5. Spese escluse dai limiti di spesa previsti dal patto di stabilita' interno. Le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle Regioni a statuto ordinario sono solo quelle previste dall'art. 1, comma 129, della legge n. 220 del 2010, come aggiornato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. L'esclusione dal patto di stabilita' interno dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'art. 1, comma 129, lettera f), della legge n. 220 del 2010, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa, si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008, corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali. Le risorse di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 220 del 2010, escluse dai limiti del patto di stabilita' interno, sono costituite dai contributi relativi al 2011 per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile diretti alle regioni a statuto ordinario, pari a complessivi 425 milioni di euro e dalle eventuali risorse aggiuntive di cui al citato comma 7. Le risorse di cui all'art. 1, comma 38, della legge n. 220 del 2010, escluse dai limiti del patto di stabilita' interno, sono costituite dall'incremento di 200 milioni di euro apportato allo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali. Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato B
Il presente allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione del prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2011 delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010. L'allegato riguarda anche la certificazione trimestrale degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 148-bis, della citata legge n. 220 del 2010. A. Certificazione dei risultati del patto 2011. Per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2011: la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2011 attraverso il modello n. 1C/11; le regioni, cui si applicano limiti di spesa (le regioni a statuto ordinario, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta), certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2011 attraverso il modello 2C/11; le regioni cui si applicano i limiti di spesa, che rideterminano i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2011 attraverso il modello 3C/11. Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno 2011 e' inviato, entro il 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico e' necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2011, che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante «stampa certificato», che generera' un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze. I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2012 avvalendosi dell'apposita funzione «Variazione modello» nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2012, potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati. Non e' possibile inviare altri prospetti di certificazione se non quello prodotto dal sistema web. Le regioni e le province autonome, dopo aver stampato il modulo prodotto dal sistema web, contrassegnano una delle tre caselle predisposte per dichiarare se il patto e' stato o meno rispettato. Le regioni che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, hanno ceduto agli enti locali una quota dei propri obiettivi, di cassa e/o di competenza, contrassegnano altresi' una, o entrambe, le caselle predisposte per dichiarare se l'obiettivo di cassa rideterminato e' stato conseguito attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti al patto di stabilita' interno e/o se l'obiettivo di competenza rideterminato e' stato conseguito attraverso una riduzione degli impegni finali correnti soggetti al patto di stabilita' interno. B. Certificazione trimestrale degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 148-bis, legge n. 220 del 2010. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che nel 2011 hanno superato gli obiettivi del patto a causa della maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlata ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa dei triennio 2007-2009, sono considerate rispettose del patto 2011 a tutti gli effetti, a condizione che, nel corso del 2012: impegnino le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio; non ricorrano all'indebitamento per investimenti; non procedano ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono altresi' vietati contratti di servizio che si configurino come elusivi dei divieti sopra indicati. Il rispetto di tali adempimenti e' certificato trimestralmente dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e dal responsabile del servizio finanziario. La certificazione e' trasmessa, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi al trimestre di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (modello 4C/11). In assenza della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno del 2011 a decorrere dal termine perentorio previsto per l'invio della certificazione stessa e, da tale data, hanno effetto le sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilita', compresa quella di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|