IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Vista la richiesta del 12 febbraio 2011 dello Studio associato Barbieri Consulting, presentata quale rappresentante in Italia del responsabile della conservazione in purezza della varieta' indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varieta' medesima dal registro nazionale; Considerato che la varieta' per la quale e' stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale; Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 maggio 2011, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varieta' indicata nel dispositivo; Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, la sotto riportata varieta', iscritta al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo:: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2011
Il direttore generale: Blasi ----------
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |