Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 giugno 2011
Determinazione, per l'anno 2010, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c. 3, ritirata dal gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'autorita' in applicazione del criterio del costo evitato;
Vista la deliberazione dell'autorita' dell'8 luglio 1999, n. 81 concernente «aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9», con cui l'autorita' ha modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip 6/92 e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;
Vista la deliberazione dell'autorita' 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 dicembre 2006, l'autorita' fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007;
Vista la deliberazione dell'autorita' 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'autorita' ha ridefinito i criteri di aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2008 al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;
Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui «a decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP6/92, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Gli aggiornamenti del valore della componente del costo evitato di combustibile sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006»;
Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui l'autorita' formula la proposta per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, ai sensi della citata legge n. 99/2009, tenendo conto, ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione della regolazione in materia di trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui al «testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (delibera ARG/gas 64/09);
Vista la nota del 13 aprile 2011 con cui l'autorita', su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, ha quantificato il valore di conguaglio per l'anno 2010 del CEC applicando i criteri di cui alla citata delibera PAS 9/10 ad eccezione delle proposte finalizzate a tener conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
Considerato che, in esito all'istruttoria svolta, e' emersa la necessita' di chiedere il parere del Consiglio di Stato circa l'applicabilita' della normativa posta dall'articolo l'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09 alle c.d. «iniziative prescelte» e che il Consiglio di Stato con pronuncia interlocutoria n. 130/2011 del 23 febbraio 2011 ha chiesto di acquisire l'avviso dell'Autorita';
Ritenuto opportuno attendere che il Consiglio di Stato si pronunci in via definitiva nel merito, prima di dare compiuta attuazione alle disposizioni della legge n. 99/09;
Ritenuto di dover procedere prioritariamente alla definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2010 sulla base del mero aggiornamento del valore del combustibile convenzionale;

Decreta:

Art. 1

Definizione del valore di conguaglio
del CEC per il 2010

1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale e' pari a 29,05 c€/mc, come risultante dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione dell'autorita' n. 81/99 e' pari a:
6,59 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;
6,25 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
6,01 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
5,78 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinche' provvedano a darne pubblicita' mediante i propri siti internet.
Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro: Romani
 
Allegato 1

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale
ai fini del CEC a conguaglio per il 2010

1. Il valore di conguaglio, per l'anno 2010, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC e' pari a 29.05 c€/mc, derivante dalla somma dei seguenti tre componenti:
a) componente relativa al trasporto, pari per l'anno 2010 a 1,75 c€/mc;
b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari per l'anno 2010 a 3,58 c€/mc;
c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, pari per l'anno 2010 a 23.72 c€/mc
 
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