Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2011
Rettifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Forli'», «Ravenna» e «Rubicone».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visti i decreti ministeriali del 22 dicembre 2010, con i quali sono stati modificati i disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche «Forli'», «Ravenna» e «Rubicone», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6;
Vista la richiesta pervenuta dall'Ente Tutela Vini di Romagna intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione delle citate Indicazioni Geografiche Tipiche, in particolare per quanto concerne la resa massima di uva per ettaro per le tipologie rosso e rosato, in quanto risultante difforme rispetto a quella prevista per le tipologie derivanti dai corrispondenti vitigni;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata richiesta;
Considerata accoglibile la predetta richiesta di rettifica, in conformita' a quanto deliberato nell'apposita riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini del 23 settembre 2010;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la rettifica del citato disposto dei disciplinari di produzione dei vini Indicazione Geografica Tipica in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Forli'» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso e rosato, prevista nella misura di 24 tonnellate, e' modificata in 26 tonnellate.
2. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso e rosato, prevista nella misura di 24 tonnellate, e' modificata in 26 tonnellate.
3. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso e rosato, prevista nella misura di 24 tonnellate, e' modificata in 26 tonnellate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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