Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 giugno 2011 |
Decadenza della societa' MAX96 S.r.l. dalla concessione n. 3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie; Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali violazioni delle norme vigenti; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che «Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre informazioni richieste da AAMS»; Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione», secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che «Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto»; Vista la Convenzione di concessione n. 3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla societa' MAX96 SAS di Ferrara Salvatore, con sede in Via Torretta Rocchigiana n. 141, Priverno (LT); Vista la lettera del 26 gennaio 2011 con la quale la societa' MAX96 SAS di Ferrara Salvatore ha comunicato la trasformazione della propria ragione sociale in Max96 S.r.l. Visto l'art. 14, comma 3, della citata convenzione il quale stabilisce che al concessionario «e' consentito il trasferimento del luogo di vendita in localita' diversa a quella prevista al momento della sottoscrizione della concessione, purche' nell'ambito della stessa provincia e previa valutazione e successiva autorizzazione da parte di AAMS, ai sensi dell'art. 22, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; Considerato che, con diverse comunicazioni gli uffici regionali del Lazio e della Campania nonche' il Comando Carabinieri Lazio - Stazione di Priverno hanno segnalato la irreperibilita', da lunga data, del concessionario in questione presso la dichiarata sede legale; Atteso che, a seguito di attivita' di ispezione presso punti di commercializzazione, espletata in data 19 ottobre 2010 da parte del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza - Tenenza Solopaca (BN), in data 22 ottobre 2010 dalla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Casavatore (NA) ed in data 2 febbraio 2011 dal Comando della Guardia di Finanza - Compagnia di Scafati (SA), congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania, e' stato riscontrato un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei citati punti di commercializzazione facenti capo al concessionario in questione; Visto l'art. 17, comma 2, lettera c) della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»; Considerato, altresi', che il sig. Ferrara Salvatore, nato a Napoli il 5 luglio 1971 risulta essere stato denunciato a piede libero in data 29/8/2000 per «Gioco d'azzardo»; in data 4/11/2006 denunciato per «violazioni sulle disposizioni inerenti Sale da gioco Art.110 del T.U.L.P.S.»; in data 9/11/2010 denunciato per «Esercizio Abusivo di attivita' gioco e scommessa - Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»; in data 5/1/2011 denunciato per «Esercizio Abusivo di attivita' gioco e scommessa - Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»; Vista la nota Prot. n. 2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo 2011 con la quale sono stati contestati, tra l'altro, i comportamenti irregolari riscontrati nelle citate attivita' di ispezione presso i punti di commercializzazione collegati alla MAX 96 S.r.l. e contestualmente e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione e, a titolo cautelare, e' stata disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale; Vista la nota del 6 aprile 2011 inviata dal sopra citato concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS; Considerato che le argomentazioni presentate dal concessionario risultano essere mere affermazioni di principio non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo; Vista la nota Prot. n. 2011/16450/Giochi/SCO del 4 maggio 2011 con la quale e' stata comunicata alla MAX96 S.r.l. la chiusura del procedimento avviato in data 8 marzo 2011, con Prot. n. 2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo 2011, e la decadenza della concessione n. 3534 prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera c); Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione, la mancata comunicazione del trasferimento di sede nonche' le denunce a carico del sig. Ferrara Salvatore, rappresentante legale della societa' MAX96 S.r.l. assumono connotazione di particolare gravita';
Dispone per i motivi indicati in premessa, la decadenza della concessione n. 3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la societa' MAX96 S.r.l., con sede legale in via Torretta Rocchigiana, n. 141, 04015 - Priverno (LT) operante nel comune di Latina. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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