Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 giugno 2011
Decadenza della societa' S.C.I.T. Societa' di Corse Ippiche Torino S.r.l. dalla concessione n. 4907 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dell'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Vista la convenzione di concessione n. 4907 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della S.C.I.T. Societa' di Corse Ippiche Torino s.r.l.;
Visto l'art. 20, comma 2, lettera e), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonche' dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni»;
Vista la nota prot. n. 2011/8051/Giochi/SCO del 7 marzo 2011 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica spettante allo Stato e di saldi quindicinali per gli anni 2010 e 2011;
Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4907 prevista dal citato art. 20, comma 2, lettera e), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;
Atteso che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e che, con fax del 6 aprile 2011, ha chiesto la sospensione del procedimento di decadenza della suddetta concessione, nonche' una dilazione di pagamento delle somme debitorie;
Considerato che con nota prot. n. 2011/16761/Giochi/SCO del 5 maggio 2011 e' stata rigettata la richiesta del sopra citato concessionario, e comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale a far data dal 9 maggio 2011;
Tenuto conto che il Concessionario in questione, in riscontro alla succitata nota non ha prodotto ulteriori controdeduzioni;

Dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:
della convenzione di concessione n. 4907 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con la societa' S.C.I.T. Societa' di Corse Ippiche Torino s.r.l., con sede legale in Via Boston 122/4 - Torino (TO).
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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