L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 15 giugno 2011; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154; Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 - supplemento ordinario n. 150; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni; Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208; Vista la delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante «Avvio del procedimento "Mercato dei servizi di terminazione su singole rete mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari"» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 - supplemento ordinario n. 3; Vista la delibera n. 254/11/CONS del 5 maggio 2011, recante «Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 maggio 2011, n. 118; Valutata la necessita' di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, dott.ssa Sara Del Monte della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti, in astensione obbligatoria ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001; Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Sostituzione del responsabile del procedimento
1. La responsabilita' del procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010 e' assegnata al dottor Umberto Iolli della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti. 2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 15 giugno 2011
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni |