Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 giugno 2011
Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale del 16 settembre 2010.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze, nonche' l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso;
Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;
Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla "Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290";
Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2010, relativo alla "Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009";
Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;
Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilita' della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;
Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.12 del 17 gennaio 2011;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso in data 16 giugno 2011 il rapporto finale, condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), relativo all'indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o semi-naturali ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto di ricerca APENET;
Considerato che per l'individuazione di dette misure riguardanti le modalita' di preparazione delle sementi e le attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri, e' necessario esaminare la Relazione sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica "Effetti del mais conciato sulle api"-Anno 2011, elaborata dal Consiglio per la Ricerca per la Sperimentazione dell'Agricoltura (CRA) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa in data 20 giugno 2011;
Considerato che nel corso della riunione del 21 giugno 2011 la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari non ha potuto esaminare la suddetta Relazione, pervenuta in tempo non utile ed ha ritenuto, pertanto, di rinviare la questione ad una prossima riunione, anche al fine di:
a) prendere in considerazione gli studi ed i monitoraggi condotti negli altri Paesi europei, attualmente non disponibili agli atti della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione;
b) acquisire il parere delle Regioni piu' direttamente coinvolte nella produzione maidicola nonche' i dati degli eventuali monitoraggi effettuati dalle medesime;
Rilevato al riguardo, che nelle conclusioni della citata Relazione e' riportato che "altre prove sono tuttora in corso e che proseguiranno fino alla scadenza del progetto (Settembre 2011)";
Considerato che la citata Commissione, nel corso della medesima riunione del 21 giugno, ha ritenuto opportuno riservare l'esame della documentazione prodotta dalle Associazioni di categoria delle Imprese produttrici di prodotti fitosanitari all'esito dell'istruttoria e dell'acquisizione delle conclusioni del progetto APENET;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere, in via precauzionale, alla proroga della sospensione, di cui al decreto dirigenziale 16 settembre 2010, per ulteriori quattro mesi al fine di poter acquisire la suindicata documentazione e sottoporre la questione alla Commissione;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del 16 settembre 2010, e' prorogato al 31 ottobre 2011.
Il presente decreto verra' notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: Borrello
 
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