Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 giugno 2011 |
Concessione del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Air One Technic SpA. (Decreto n. 59954). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; Visto l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»; Visto l'accordo siglato in data 28.04.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Air One Techinic S.P.A. nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008 , per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della societa' di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Abruzzo con sede in Chieti (CH); Vista l'istanza con la quale la societa' Air One Techinic SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27.10.2008, per il semestre dal 1 maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in favore di 40 lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti (Chieti) ; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01 maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalle societa' Air One Techinic S.P.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2011, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalle societa' Air One Techinic S.p.a., unita' in Chieti (Chieti), per il periodo dal 1 maggio 2011 al 31 ottobre 2011. Matricola INPS Air One Techinic SPA: 2303401571. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' Air One Techinic S.P.A. e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi |
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