Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 giugno 2011
Integrazione della deliberazione n. 282/11/CONS recante procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHZ per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHZ. (Deliberazione n. 370/11/CONS).


L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni

Nella sua riunione di Consiglio del 23 giugno 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, Supplemento Ordinario n. 154, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 282/11/CONS recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2011, n. 140, Supplemento Ordinario n. 150;
Vista la richiesta di chiarimento in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS, trasmessa dalla Societa' Vodafone in data 14 giugno 2011;
Vista l'istanza in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS trasmessa dalla societa' Linkem in data 17 giugno 2011;
Vista l'istanza di revisione in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS trasmessa dalla Societa' Telecom Italia in data 22 giugno 2011;
Considerato quanto segue:
1. Nella propria istanza, Vodafone richiede di chiarire se la facolta' concessa ad un soggetto aggiudicatario della banda a 800 MHz di procedere alla copertura dei comuni inclusi nei piani minimi anche con frequenze diverse da quelle a 800 MHz sia solo temporanea, in quanto l'art. 10, comma 10, sembrerebbe prevedere che l'aggiudicatario, entro 24 mesi dal termine finale del periodo fissato per la copertura obbligatoria debba coprire gli stessi comuni con frequenze in banda a 800 MHz. Se dovesse cosi' essere Vodafone sostiene che sarebbe costretta, per rispettare gli obblighi, a duplicare gli investimenti nelle aree in digital divide gia' dalla stessa avviati con il progetto Mille Comuni, prima mediante l'uso della banda a 900 MHz, poi mediante quello della banda a 800 MHz, o, in alternativa, a sospendere tale progetto per realizzare direttamente la copertura con la banda a 800 MHz, quando disponibile, al fine di assolvere gli obblighi con una sola copertura di banda di frequenza, penalizzando cosi' il processo di accelerazione della copertura del digital divide in corso.
2. Nell'istanza di Linkem, la Societa' sostiene che, per analogia con la possibilita' di anticipare temporaneamente la copertura delle aree incluse negli obblighi di copertura con la banda a 800 MHz, utilizzando frequenze diverse, allora tale opportunita' dovrebbe essere concessa anche agli aggiudicatari della banda a 2600 MHz, utilizzando in tal caso la banda a 3500 MHz.
3. Nell'istanza di Telecom Italia, la Societa' sostiene l'eccessiva onerosita' della copertura imposta a 2600 MHz con la specifica banda, e quindi chiede di poter utilizzare anche altre bande, a 900, 1800 e 2100 MHz, al fine di soddisfare i relativi obblighi, chiedendo in tal senso una revisione dell'art. 10, comma 2, della delibera.
4. In merito alle predette istanze, l'Autorita', in via preliminare, precisa che gli obblighi di copertura fissati dalla delibera n. 282/11/CONS per la banda a 800 MHz e per quella a 2600 MHz sono, per le due bande, di natura diversa e rispondono ad obiettivi diversi, come specificato nelle premesse della delibera stessa. In particolare nel caso della banda 800 MHz si tratta di una copertura di tipo geografico, cioe' di aree pre-individuate, nel caso della banda a 2600 MHz si tratta invece di una copertura della popolazione, da realizzare in maniera distribuita sul territorio nazionale. Gli obblighi di copertura per la banda a 800 MHz sono finalizzati ad assicurare l'uso effettivo delle frequenze in tale banda specifica e l'offerta di servizi a larga banda nei comuni prevalentemente in digital divide a beneficio degli utenti ed in generale dello sviluppo dell'Agenda Digitale. Gli obblighi di copertura a 2600 MHz sono finalizzati, oltre che ad assicurare l'uso effettivo delle frequenze, alla fornitura di servizi a larga banda con una copertura maggiormente generalizzata della popolazione, diffusa sul territorio nazionale.
5. L'Autorita' ribadisce inoltre che gli obblighi di copertura complessivamente fissati per le bande a 800 MHz e 2600 MHz sono stati predisposti al fine di conseguire gli obiettivi descritti, con riferimento in particolare all'uso effettivo delle risorse, nel rispetto dell'interesse generale e del beneficio per l'utenza.
6. Dall'esame delle istanze trasmesse dalle Societa', che richiamano temi gia' affrontati nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 127/11/CONS, si rinviene comunque una esigenza, meritevole di considerazione, di chiarimento e migliore specificazione delle modalita' e della scansione temporale con cui debbono essere raggiunti gli obiettivi per gli obblighi di copertura fissati dalla delibera n. 282/11/CONS.
7. A tale riguardo, l'Autorita' ritiene, in via preliminare, di precisare che il raggiungimento di un obiettivo di copertura stabilito dalla delibera n. 282/11/CONS deve essere inteso nel caso concreto, in un'ottica di ragionevolezza e proporzionalita', nell'utilizzazione efficiente di tutte le risorse spettrali a disposizione del singolo soggetto. A tale proposito, l'utilizzazione delle frequenze aggiudicate in ambito di gara non puo' essere, ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di copertura previsti nei tempi indicati, inferiore al 50%.
8. Tanto premesso, per cio' che riguarda la banda 800 MHz ed i relativi obblighi di copertura, si precisa che, nel caso il soggetto aggiudicatario si sia avvalso della facolta' di utilizzare altre bande di frequenza per l'assolvimento dell'obbligo da rispettare entro il termine del periodo di cui all'art. 10, comma 6 (60 mesi), nel termine di 24 mesi successivi, fissato all'ultimo periodo di cui all'art. 10, comma 10, il soggetto deve assicurare la copertura in banda a 800 MHz di almeno il 50% dei comuni soggetti all'obbligo di copertura.
9. Rimane fermo l'obiettivo di assicurare l'uso della banda a 800 MHz per tutti i comuni soggetti all'obbligo di copertura in tempi certi e comunque ben inferiori alla durata dei diritti d'uso assegnati con la procedura di gara di cui alla delibera n. 282/11/CONS. L'Autorita' ritiene pertanto ragionevole specificare che tale obiettivo di copertura totale venga raggiunto in un termine comparabile con quello previsto per la copertura minima. Pertanto tutti i comuni soggetti all'obbligo di copertura devono essere coperti in banda 800 MHz entro i 36 mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 10. La medesima previsione e' applicabile anche ai nuovi entranti rispetto al termine fissato all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 6.
10. Nel precisare la predetta scansione temporale, resta fermo che per i comuni per i quali sono state utilizzate bande differenti da quella a 800 MHz siano garantiti lo stesso modello di copertura a larga banda e la stessa qualita' di servizio previsti per la banda a 800 MHz.
11. Con riferimento alla banda a 2600 MHz, emerge dalle istanze pervenute un'esigenza, simile a quella per la banda a 800 MHz, di un chiarimento e migliore specificazione di quanto stabilito dalla delibera n. 282/11/CONS in ordine alle modalita' e alla scansione temporale dei relativi obblighi di copertura. A tal fine l'Autorita' ritiene che anche per tale banda possano applicarsi le considerazioni di cui al precedente punto 7.
12. Tanto premesso, si precisa che, nel caso il soggetto aggiudicatario di banda a 2600 MHz intenda avvalersi di altre bande di frequenza per il raggiungimento degli obblighi di copertura previsti per tale banda, la copertura di cui all'art. 10, comma 2, nei termini fissati all'art. 10, comma 1, deve essere assicurata per ciascuna area dichiarata dall'aggiudicatario, con l'uso delle frequenze a 2600 MHz per almeno il 50% della popolazione servita, purche' il resto della popolazione sia servito con tecnologie a larga banda con altre bande radiomobili a 900, 1800, 2100 MHz a disposizione dell'aggiudicatario, rispettando lo stesso modello di copertura a larga banda e qualita' del servizio. Rimane fermo che, in una determinata area, la stessa banda non possa essere utilizzata per assolvere contemporaneamente gli obblighi di copertura a 800 e a 2600 MHz.
13. In analogia con quanto previsto per la banda a 800 MHz, rimane fermo l'obiettivo di assicurare l'uso della banda a 2600 MHz per tutta la popolazione soggetta all'obbligo di copertura in tempi certi e comunque ben inferiori alla durata dei diritti d'uso assegnati con la procedura di gara di cui alla delibera n. 282/11/CONS. A tal fine, in coerenza con quanto precisato per la banda a 800 MHz, il completamento degli obblighi con la banda a 2600 MHz, dovra' essere effettuato entro 132 mesi dalla data di disponibilita' delle frequenze in questione. L'operatore nuovo entrante, non disponendo di altre bande radiomobili a 900, 1800, 2100 MHz, non e' tenuto a completare la copertura con altre frequenze alle due scadenze previste (36 e 60 mesi, riferite ad un nuovo entrante, di cui all'art. 10, comma 1). Tenuto conto dell'orizzonte temporale previsto, il nuovo entrante dovra' completare la copertura a 2600 MHz entro lo stesso termine di 132 mesi dalla data di disponibilita' delle frequenze.
14. L'Autorita' ritiene di dover espressamente integrare la delibera n. 282/11/CONS con le precisazioni sopra riportate, nell'interesse di un generale chiarimento ed una migliore e piu' efficiente utilizzazione di tutte le risorse spettrali assegnate agli operatori.
Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Integrazione dell'art. 10 della delibera n. 282/11/CONS

1. All'art. 10 e' inserito il seguente comma 10-bis.:
10-bis. La copertura di cui all'ultimo periodo di cui all'art. 10, comma 10, e' verificata se entro il termine di 24 mesi ivi disposto, almeno il 50% dei comuni che rientrano nei piani di copertura in banda 800 MHz sono coperti con tale banda. L'operatore nuovo entrante e' tenuto a coprire, entro 84 mesi dalla data di disponibilita' delle frequenze, il 50% dei comuni inclusi nel proprio piano minimo di copertura con frequenze a 800 MHz. Per tutti i soggetti aggiudicatari, la restante parte dei detti comuni deve essere interamente coperta con la banda a 800 MHz entro i successivi 36 mesi. La copertura a 2600 MHz di cui all'art. 10, comma 2, e' verificata se per ogni area geografica dichiarata dall'aggiudicatario nei propri piani, nei tempi previsti, almeno il 50% della relativa popolazione e' coperto a 2600 MHz, e la restante parte coperta con altre frequenze per uso a larga banda a 900, 1800, 2100 MHz, ove a disposizione dell'aggiudicatario. Tutte le aree previste dai propri piani di copertura devono essere interamente coperte a 2600 MHz entro 132 mesi dalla data di disponibilita' delle frequenze a 2600 MHz. Nel caso di copertura con altre frequenze, l'aggiudicatario rispetta il modello di copertura e qualita' del servizio previsti per la banda 800 e a 2600 MHz. In una determinata area, gli aggiudicatari non possono usare le stesse frequenze per assolvere contemporaneamente gli obblighi di copertura a 800 e 2600 MHz fissati dal presente articolo.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Roma, 23 giugno 2011

Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone