IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute; VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; VISTA la domanda presentata in data 18 gennaio 2011 dall'impresa Agrostulln GmbH con sede legale in Stulln (Germania), Werksweg,2 - D-92551, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BAROCCO 80 WG contenente la sostanza attiva Zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Sulfolac DF registrato al n.10736 con D.D. in data 28 febbraio 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 ottobre 2010, dell'Impresa medesima; RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Sulfolac DF registrato al n.10736; RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; VISTO il decreto ministeriale del 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Zolfo; CONSIDERATO altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III; RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Agrostulln GmbH con sede legale in Stulln (Germania), Werksweg,2 - D-92551, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BAROCCO 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva Zolfo, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1- 5 - 10 - 15 - 20 - 25. Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Agrostulln GmbH D- 92551, Stulln (Germania), Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15138. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 29 marzo 2011
Il direttore generale: Borrello |