Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2011
Modifiche al decreto 31 luglio 2003 recante modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 80;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185, concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualita'»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante modalita' di applicazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari;
Vista la relazione conclusiva della Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501;
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione» sancita in Conferenza Stato Regioni il 20 marzo 2008, n. 103/CSR;
Considerato che per la commercializzazione del latte bovino possono essere stipulati annualmente accordi tra le parti al fine di disciplinare le modalita' di commercializzazione, compresa la qualita';
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' dell'attivita' svolta e delle relative procedure esplicitando taluni aspetti in materia di prelievo dei campioni ai fini della determinazione del tenore di materia grassa del latte;
Considerata altresi' l'opportunita' di differire l'applicabilita' di talune disposizioni per consentire il necessario adeguamento delle procedure amministrative;
Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2011.

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) date dei prelievi di latte di cui all'art. 13;
i) nome, ruolo e firma del soggetto che effettua i prelievi di cui al precedente punto h).».
 
Art. 2

1. L'art. 13 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. Rilevazione del tenore di materia grassa.
1. Ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, l'acquirente utilizza tutti i prelievi di latte e i risultati delle relative analisi eseguite per il pagamento del latte a qualita' o per l'accertamento dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale 9 maggio 1991 n. 185 per il latte destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualita'.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1 la determinazione e la contabilizzazione del tenore di materia grassa sono effettuate utilizzando i campioni prelevati per i controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 853/2004, contestualmente alle altre analisi prescritte da tale regolamento e negli stessi laboratori; i risultati delle analisi sono riportati in un unico certificato.
3. Fermo restando quando stabilito ai commi 1 e 2 l'acquirente per il calcolo del tenore di materia grassa, assicura mensilmente almeno:
a) due prelievi e relative analisi sul latte consegnato da ciascun produttore;
b) un prelievo e relativa analisi sul latte consegnato da ciascun produttore per le aziende situate in zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore a 60.000 Kg.
4. Qualora sia effettuato un numero di prelievi superiori al minimo stabilito al comma 3, tutti i risultati delle relative analisi sono presi in considerazione ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato.
5. Per il prelievo dei campioni di latte da sottoporre alle analisi per la materia grassa sono adottate procedure che garantiscano l'omogeneita' e la rappresentativita' del campione, sulla base di quanto indicato negli accordi per il pagamento del latte a qualita' o nell' intesa sulle linee guida citata in premessa.
6. I laboratori ove sono effettuate le analisi di cui ai commi 1 e 2 sono accreditati per l'analisi della materia grassa ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
7. I certificati delle analisi effettuate per la determinazione del tenore di materia grassa sono conservati con la documentazione contabile di cui all'art. 14 del presente decreto.
8. Le Regioni e le Province Autonome possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo controllo delle stesse.
9. Nella definizione del piano di controllo prescritto all'art. 19 del regolamento (CE) n. 595/2004 si tiene conto anche di eventuali anomalie emerse nella rilevazione del tenore di materia grassa.
10. In coerenza con quanto previsto dall'intesa tra Governo e Regioni sull'esecuzione dei controlli nonche' dagli accordi volontari citati in premessa, gli operatori che effettuano il prelievo dei campioni di latte ai fini della rilevazione della materia grassa devono avere una adeguata formazione.
11. Il prelievo del campione e la successiva conservazione sono effettuati in modo da garantire la piena rispondenza del campione alla massa del latte cui e' riferito.
12. L'Agea, ove necessario, in accordo con le Regioni e le Province Autonome, fornisce le opportune istruzioni ai fini della corretta e uniforme applicazione del presente decreto.».
 
Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del novantesimo giorno dalla pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 165
 
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