Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2011 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011
Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista l'ordinanza presidenziale n. 65 del 12 maggio 2011 di convocazione delle sezioni riunite in sede deliberante;
Udito il relatore, presidente di sezione dott. Pietro De Franciscis;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti», deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/Del/2000) come modificato dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229;
Vista la deliberazione delle sezioni riunite n. 2, nell'adunanza del 4 novembre 2010, con la quale sono state fissate le modalita' di definizione degli atti regolamentari riguardanti la Corte dei conti; la nota del Presidente della Corte n. 1062, del 9 marzo 2011, con la quale sono stati individuati gli indirizzi per la predisposizione, a cura del segretario generale, dello schema di regolamento; la nota del segretario generale n. 547 del 4 aprile 2011 contenente lo «schema di regolamento», trasmesso con nota n. 1637 del 14 aprile 2011 del capo di Gabinetto, sia al Consiglio di Presidenza, sia alla segreteria delle sezioni riunite in sede deliberante; la comunicazione, in data 29 marzo 2011, dello schema suddetto alle organizzazioni sindacali, a cura del competente servizio della Corte;
Acquisito, ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con la sopra citata deliberazione n. 2 del 4 novembre 2010, il parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2011;
Ritenuto, fatta salva l'esigenza che l'intero regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti sia fatto oggetto di una organica revisione generale, di doversi apportare alcune modifiche urgenti al medesimo regolamento, in considerazione del rilevante numero di atti pervenuti presso l'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali della sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, anche per effetto delle recenti innovazioni legislative;
Ritenuto che il segretario generale dovra' provvedere, di concerto con il competente presidente di sezione, all'adozione degli atti organizzativi conseguenti alle modifiche regolamentari approvate;
Vista la deliberazione n. 1/DEL/2011 delle sezioni riunite nell'adunanza del 25 maggio 2011;
Vista l'adunanza in data 7-8 giugno 2011, nella quale il Consiglio di Presidenza ha adottato la predetta deliberazione n. 1/DEL/2011;

Emana
il seguente regolamento:
Modifiche al «regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti», deliberato dalle sezioni riunite
nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come modificato
dalla deliberazione delle sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla
deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla
deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229.
Art. 1

1. Al Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14, nell'adunanza del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 1, la parola "cinque" e' sostituita dalla parola "sei";
b) all'art. 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Il controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato e' esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche' dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici:
a) Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri;
b) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;
c) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
f) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
c) all'art. 4, il comma 2 e' soppresso.
Roma, 24 giugno 2011

Il Presidente: Giampaolino
 
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