Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2011 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2011
Modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista l'ordinanza presidenziale n. 65 del 12 maggio 2011 di convocazione delle sezioni riunite in sede deliberante;
Udito il relatore, consigliere dott. Ermanno Granelli;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2010 nell'adunanza del 25 gennaio 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010;
Vista la deliberazione delle sezioni riunite n. 2, nell'adunanza del 4 novembre 2010, con la quale sono state fissate le modalita' di definizione degli atti regolamentari riguardanti la Corte dei conti; la nota del Presidente della Corte n. 4241, del 29 dicembre 2010, con la quale sono stati individuati gli indirizzi per la predisposizione, a cura del segretario generale, dello schema di regolamento; la nota del segretario generale n. 547 del 4 aprile 2011 contenente lo «schema di regolamento» trasmesso con nota n. 1637 del 14 aprile 2011 del capo di Gabinetto, sia al Consiglio di Presidenza, sia alla segreteria delle sezioni riunite in sede deliberante; la comunicazione, in data 29 marzo 2011, dello schema suddetto alle organizzazioni sindacali a cura del servizio relazioni sindacali della Corte;
Acquisito, ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con la sopra citata deliberazione n. 2 del 4 novembre 2010, il parere favorevole del consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2011;
Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al sopra menzionato «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», per quanto attiene, in particolare, all'assetto organizzativo dei servizi informativi automatizzati e agli organi responsabili delle relative strutture;
Vista la deliberazione n. 2/DEL/2011 delle sezioni riunite nell'adunanza del 25 maggio 2011;
Vista l'adunanza in data 7-8 giugno 2011, nella quale Consiglio di Presidenza ha adottato la predetta deliberazione n. 2/DEL/2011;

Emana
il seguente regolamento:
Modifiche al «regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»
approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2010 del
25 gennaio 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta
del 27 gennaio 2010.
Art. 1

1. Al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2010, del 25 gennaio 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 6, comma 1, la lettera p) e' sostituita dalla seguente lettera:
«p) presiede il comitato per l'informatica e si avvale, per lo svolgimento dei relativi compiti, di un magistrato, scelto dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, fra i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere, con funzione di referente per gli indirizzi strategici dei servizi informativi automatizzati e cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 19, comma 4. Il magistrato referente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.»;
b) l'art. 19 e' sostituto con:
«1. Il comitato per l'informatica e' organo consultivo del segretario generale in materia d'informatizzazione dei servizi della Corte dei conti.
2. Il comitato per l'informatica e' composto dal segretario generale, dal magistrato referente per i servizi informativi automatizzati, dal dirigente di prima fascia dei servizi informativi automatizzati, dal dirigente di prima fascia della Direzione generale affari generali, da tre magistrati scelti dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, tra i magistrati appartenenti alle diverse aree funzionali in possesso, per l'attivita' svolta e le esperienze maturate, di specifica attitudine all'incarico da ricoprire. Il comitato e', di norma, presieduto dal magistrato referente per i servizi informativi automatizzati, su delega del segretario generale.
3. Il comitato per l'informatica e' convocato con cadenza almeno bimestrale e alle riunioni possono essere invitati a partecipare i magistrati e dirigenti interessati all'argomento posto all'ordine del giorno, nonche' esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.
4. Il magistrato referente per i servizi informativi automatizzati adempie, nell'ambito di competenza della Corte dei conti e in aderenza agli indirizzi generali per l'azione amministrativa definiti annualmente dal Presidente, ai compiti strategici di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, formula al Presidente e al segretario generale le proposte di attivazione o d'implementazione dei programmi d'informatizzazione delle attivita' riguardanti le funzioni giurisdizionali e di controllo, nonche' di quelle relative alla definizione degli indirizzi e delle linee programmatiche per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici. Coadiuva il segretario generale nel monitoraggio delle iniziative realizzate e della loro rispondenza agli indirizzi programmatici. Resta ferma la responsabilita' operativa e per i risultati conseguiti del dirigente incaricato della Direzione generale di cui all'art. 24.
5. Il magistrato referente per i servizi informativi automatizzati si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, del dirigente di prima fascia incaricato della Direzione generale di cui all'art. 24 e si avvale, in raccordo con il medesimo dirigente, degli uffici tecnici e amministrativi della struttura.»;
c) all'art. 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
«2. Il dirigente di prima fascia della Direzione generale servizi informativi automatizzati e' scelto tra soggetti in possesso per il titolo di studio e per l'esperienza lavorativa maturata, di specifica professionalita' informatica e delle attitudini manageriali corrispondenti alla funzione da ricoprire.»;
d) all'art. 65, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«3. Tenuto conto delle straordinarie esigenze funzionali e in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, l'incarico di dirigente di prima fascia dei servizi informativi automatizzati, puo' essere attribuito nei termini e con le modalita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicando gli arrotondamenti di cui all'art. 19, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo al contingente complessivo dei dirigenti di prima fascia, computando ai fini del calcolo, anche il segretario generale, in conformita' con quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Roma, 24 giugno 2011

Il Presidente: Giampaolino
 
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