Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2011 (vai al sommario) |
|
LEGGE 14 giugno 2011, n. 97 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. |
| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXIII dell'Accordo stesso. |
| Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 (annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4024): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21 gennaio 2011. Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e XIV. Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011. Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2694): Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla Commissione 3ª, in sede referente, il 3 e 24 maggio 2011. Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|