Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2011 (vai al sommario)
LEGGE 14 giugno 2011, n. 99
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4040):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) in data 27 gennaio 2011.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 febbraio 2011 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011.
Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2692):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 ed il 24 maggio 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011.
 
Accordo Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonche' di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuira' ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi' come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.
Le due Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.
Art. 2.

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
Art. 3.

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Art. 4.

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Art. 5.


Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
Art. 6.

Le Parti rafforzeranno altresi', la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.
Art. 7.

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o in Istituti affini, cosi' come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.
Art. 8.

Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.
Art. 9.

Ciascuna delle due Parti si sforzera' di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.
Art. 10.

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.
Art. 11.

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.
Art. 12.

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
Art. 13.

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Art. 14.

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Art. 15.

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanita' ed altri. Detta cooperazione sara' realizzata mediante:
a) scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
b) organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c) ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
d) scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e) partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Art. 16.

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.
Art. 17.

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
Art. 18.

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali in vigore in entrambe le Parti.
Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' intellettuale.
Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
Art. 19.

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
Art. 20.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogate le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale firmato il 20 maggio 1980. Tale abrogazione non pregiudichera' l'esecuzione dei programmi in corso.
Art. 21.

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 2 maggio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

p. Il Governo della Repubblica Italiana p. Il Governo della Repubblica di Panama
 
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