Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;
Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;
Considerata l'opportunita' di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».
2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono soppresse.
3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
S.O.
- La direttiva 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom
(Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della
popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria
applicabili e sul comportamento da adottare in caso di
emergenza radioattiva), e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
dicembre 1989, n. L 357.
- La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom
(Direttiva del Consiglio concernente la protezione
operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di
radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona
controllata), e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre
1990, n. L 349.
- La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom
(Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al
controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati
membri e di quelle verso la Comunita' e fuori da essa),
pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1992.
- La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione
della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
- L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del
1995, cosi' recita:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e
le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente capo alle attivita' di trasporto di materie
radioattive, anche in conformita' alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare
prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la
relativa autorizzazione debbono essere preventivamente
comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di
comunicazione.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e
22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e
B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art.
11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto
dall'art. 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse, da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»;
«Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l'attuazione
della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20
novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo
delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine e con le modalita' di cui
all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica
attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio,
del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire
l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'art.
1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e
96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di
sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la
previsione di misure atte a garantire il rispetto delle
eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle
disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la
sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di
smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la
tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni
interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di
informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure
di sorveglianza e controllo adottate nei casi di
spedizione, trasferimento e transito del materiale
radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti
di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in
caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o
della fissazione di condizioni per l'autorizzazione,
criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto
ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni,
nonche' sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in
caso di violazione delle disposizioni attuative della
direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia, assicurare adeguate forme di
consultazione e informazione di regioni ed enti locali con
riguardo a quanto previsto dalla direttiva
2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande,
autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio
di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative
alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie
e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati
gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute
umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo
schema di decreto legislativo e' trasmesso, oltre che alle
competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 20
febbraio 2009, n, 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2009, n. 68, cosi' recita:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230). - 1. Il titolo del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti.».
2. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono
aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare
esaurito»;
b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono
inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare
esaurito»;
c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei
rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile
nucleare esaurito»;
d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
«a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta
di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art.
30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o
le province autonome territorialmente competenti, ove
queste ultime non siano autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di
importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di
cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita'
esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province
autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine
di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;»;
e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito
l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e la regione o le province autonome di
destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di
importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente
decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio
italiano. Le regioni e le province autonome formulano
eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni,
trascorso il quale l'autorita' procede.»;
f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non
abbia comunicato alla Commissione europea la propria
mancata accettazione di tale procedura di approvazione
automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva
92/3/Euratom» sono soppresse;
g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di
rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile
nucleare esaurito»;
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire
nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo
agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei
rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti
radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a
tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero
di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile
nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano
destinato a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non
possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti
radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in
precedenza spediti od esportati ai fini del loro
trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti
radioattivi e degli altri materiali prodotti dal
ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato
effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della
normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la
spedizione, nel caso in cui questa non possa essere
ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4,
se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e
specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
3. Dopo il comma 4 dell'art. 137 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al
comma 4-bis dell'art. 32 e' punito con l'arresto da due a
sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni
contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.
32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a ventimila euro.».
4. Al comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1».
5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e' sostituito dall'Allegato al presente decreto.
Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'art.
146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.
6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Particolari definizioni concernenti le
spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare Esaurito). - 1.
Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'art.
32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche
definizioni:
a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in
forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto
un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di
destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui
decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di
controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di
un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni
legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di
destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare
irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal
nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo'
essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare,
oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza
che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al
pari di rifiuti radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi
ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile
esaurito per un ulteriore uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o
di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza
intenzione di recuperarli;
e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti
radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto
equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di
recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti
radioattivi o di combustibile esaurito, e' responsabile
conformemente alla normativa applicabile per tali materiali
e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento
uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5
marzo 2008, relativa al documento uniforme per la
sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla
direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e' sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a
scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di
importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali
metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una
sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti
al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di
radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali
obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo
industriale o commerciale esercitano attivita' di
importazione di prodotti semilavorati metallici. La
disposizione non si applica ai soggetti che svolgono
attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche
indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli
anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di
buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai
sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui
al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma
3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione
delle persone e debbono darne immediata comunicazione al
Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio che, in relazione al livello del
rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale
comunicazione deve essere altresi' effettuata al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province
autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente competenti per
territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che,
nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza
di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali
o prodotti trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in
cui le misure radiometriche indichino la presenza di
livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano,
valutate le circostanze del caso in relazione alla
necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di
esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale
soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a
carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari
esteri provvedera' ad informare della restituzione dei
carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile
dell'invio.».
- La direttiva 2006/117/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.
- La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata
nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo
1995, n.230, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del
decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 107 (Taratura dei mezzi di misura. Servizi
riconosciuti di dosimetria individuale). - 1. La
determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre
grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi
ed i ratei di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni
di attivita', volumetriche o superficiali, di radionuclidi
deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai
diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti di
certificati di taratura. Con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle
radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per il rilascio di detti certificati, nel
rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n.
273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di
istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni
ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei
luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b)
n. 3);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103,
comma 2, lettera c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta
ai sensi dell'art. 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a
verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi
nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni
autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei
livelli di esenzione di cui all'art. 30;
d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e
sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di
cui all'art. 104;
d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli
di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la
rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la
sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali
metallici, di cui all'art. 157;
e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di
cui al capo X.
3. Gli organismi che svolgono attivita' di servizio di
dosimetria individuale e quelli di cui all'art. 10-ter,
comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito
delle norme di buona tecnica da istituti previamente
abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene
conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche
impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e della sanita', sentiti l'ANPA, l'istituto di
metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL,
sono disciplinate le modalita' per l'abilitazione dei
predetti istituti.»;
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a
scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di
importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali
metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo
industriale o commerciale esercitano attivita' di
importazione di prodotti semilavorati metallici hanno
l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la
presenza di livelli anomali di radioattivita' o di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che
possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti
ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione
non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano
operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza
radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di
secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai
sensi dell'art. 78, i quali nell'attestazione riportano
anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello
strumento di misurazione utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i
Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del lavoro e della politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle
Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle
notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai
sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in
vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di
applicazione nonche' i contenuti delle attestazioni della
sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti
semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche
indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli
anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di
buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai
sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui
al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma
3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione
delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono
darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o
province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente
competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto
il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza
della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei
predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in
relazione al livello del rischio rilevato dagli organi
destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma,
ne da' comunicazione all'ISPRA.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in
cui le misure radiometriche indichino la presenza di
livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano,
valutate le circostanze del caso in relazione alla
necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di
esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale
soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a
carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari
esteri provvedera' ad informare della restituzione dei
carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile
dell'invio.».



 
Art. 2

Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui
prodotti semilavorati metallici

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.



Note all'art. 2:
- Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157 del
citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le
note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto
legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse:
«Art. 78 (Abilitazione degli esperti qualificati:
elenco nominativo). - 1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', e' istituito, presso l'Ispettorato
medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli
esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di
abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici
che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
tubo, inferiore a 400 KeV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con
energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e
10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di
neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto
l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al
secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza
fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II
del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle
di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la
qualificazione professionale, nonche' le modalita' per la
formazione professionale, per l'accertamento della
capacita' tecnica e professionale richiesta per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per
l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di
inosservanza dei compiti.».



 
Art. 3
Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato 1

(previsto dall'articolo 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(previsto dall'articolo 2, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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