Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la richiesta presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», approvato con decreto ministeriale 27 maggio 2002, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«COLLINE DEL GENOVESATO»
Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» e' riservata ai seguenti vini:
Bianchi, anche nella tipologia frizzante;
Rosati, anche nella tipologia frizzante;
Rossi, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
I vini con l'indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" con l'indicazione di uno dei vitigni: Granaccia o Pigato, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 15% , come sopra evidenziati.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: "Riviera di ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Colline del Genovesato".
In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:
il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;
i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Ne', Mezzanego e Borzonasca;
i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova, quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;
dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco o Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;
dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;
infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.
Art. 4.
Norme per la coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionali delle aree di produzione e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro e' di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico minimo naturale :
9,50 % vol per i bianchi;
10,00 % vol per i rossi;
10,00 % vol per i rosati;
11,00 % vol per i novelli;
12,00 % vol per i passiti.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.
La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le tipologie , sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.
Per la tipologia passito la resa delle uve in vino non deve superare il 50% con riferimento all'uva fresca.
Art. 6.
Immissione al consumo

All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,00 % per i bianchi, 10,50 % per i rossi e rosati, 11,00% per i novelli, 16,50 % per i passiti di cui almeno 14,00 % svolti.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Non e' ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o localita' comprese nella zona di produzione.
Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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