Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi».



Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»;
Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»
Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
Vini rossi o rosati:
«Colline Novaresi» rosso;
«Colline Novaresi» rosato;
«Colline Novaresi» novello;
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna);
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese);
«Colline Novaresi» Barbera;
«Colline Novaresi» Vespolina;
«Colline Novaresi» Croatina;
Vini bianchi:
«Colline Novaresi» bianco.
Art. 2.
Base ampelografia

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Colline Novaresi» rosso, rosato e novello:
Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;
«Colline Novaresi» Vespolina:
Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):
Nebbiolo minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda novarese):
Uva rara minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Croatina:
Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Barbera:
Barbera minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» bianco 100% Erbaluce.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientati e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di' fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


4. La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di Kg. 9.000.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda novarese, Vespolina con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di Kg. 8,500.
Le uve destinate alla produzione del vini «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol e devono provenire da vigneti che abbiano un'eta' di impianto di almeno 3 anni.
La produzione di uva per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno di impianto:
Parte di provvedimento in formato grafico


al quarto anno di impianto:
Parte di provvedimento in formato grafico


al quinto anno di impianto:
Parte di provvedimento in formato grafico


al sesto anno di impianto:
Parte di provvedimento in formato grafico


Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% I limiti medesimi, fermi restando i limiti: resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
E' consentita la scelta vendemmiale dalla denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» alla denominazione di origine controllata «Piemonte» per le tipologie rosso, rosato e bianco a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
5. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» i vini interamente compresi nelle zone di produzione di cui all'art. 3 e che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» possono essere altresi' riclassificati verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
6. La possibilita' di destinare alla rivendicazione della DOC Colline Novaresigli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colline Novaresi» rosso:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» novello:
colore: da rosato a rosso piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: armonico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colline Novaresi» rosato novello:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, tipico: i;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% Vol.; con menzione «vigna» 11,50%Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda novarese):
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fresco;
sapore: armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» Barbera:
colore rosso rubino;
odore: vinoso coperto;
sapore: asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% Vol.; con menzione «vigna» 11,50% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» Vespolina:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore; asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.; con menzione «vigna» 11,50% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
«Colline Novaresi» Croatina:
colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco o amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% Vol; con menzione «vigna» 11,50%Vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fragrante, delicato;
sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quello previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
2. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la denominazione puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che le uve provengano da zone di produzione dove non esistano altre denominazioni di origine controllata e garantita e/o di origine controllata.
L'utilizzo della menzione «vigna» e' assoggettato alle seguenti condizioni:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. In sede di designazione la denominazione «Colline Novaresi» dovra' precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione bianco, rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».
5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacita' non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacita' non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl. 3. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
 
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