Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 giugno 2011 |
Riconoscimento, al sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, nato ad Alex (Egitto) il 10 maggio 1980, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Chimica e Biochimica», conseguito presso «l'Universita' di Alessandria» nella sessione settembre 2003; Considerato che l'istante ha dimostrato di essere iscritto al «Sindacato delle professioni scientifiche dal 1° gennaio 2004; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Rimini in data 22 ottobre 2011, con scadenza il 21 marzo 2013 per motivi famigliari; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Chimico» - sez. A, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Decreta:
Al sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, nato ad Alex (Egitto) il 10 maggio 1980, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» sez. A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto dei flussi migratori. Roma, 23 giugno 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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