Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 maggio 2011
Decadenza della societa' Venice Scommesse S.r.l. dalla concessione cod. n. 3570 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali violazioni delle norme vigenti;
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che "Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre informazioni richieste da AAMS";
Visto l'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce "il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione", secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che "Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto";
Vista la Convenzione di concessione n. 3570 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla societa' Venice Scommesse S.r.l., Via Arcora Comunale, 110 P.zzo Gecos - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA);
Visto l'articolo 17, comma 2, lettera c) della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese "nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche";
Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede che "il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito";
Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: "Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia e' causa di decadenza della concessione";
Considerato che il concessionario Venice Scommesse S.r.l. ha presentato ad AAMS la fideiussione di € 186.141,41, rilasciata in data 1 febbraio 2008 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione; Considerato che, con nota Prot. n. 2011/1567/Giochi/SCO del 17 gennaio 2011, e' stato richiesto alla Venice Scommesse S.r.l. di presentare un'appendice alla citata fideiussione con validita' fino al 30 giugno 2013 adeguandone l'importo dovuto per il 2010, ad € 211.040,51;
Considerato che con la citata nota del 17 gennaio 2011 e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;
Considerato che codesto concessionario in data 20 gennaio 2011, per il tramite dello studio legale Grillone, ha chiesto di interrompere il procedimento di decadenza, in quanto il concessionario stava procedendo presso il Monte dei Paschi di Siena a richiedere l'adeguamento con appendice della fideiussione presentata nel 2008;
Considerato che in seguito non e' stato presentato alcun adeguamento alla citata fideiussione; Atteso, inoltre, che il concessionario in questione presenta una rilevante esposizione debitoria, sia con riferimento al pagamento del canone di concessione che dell'imposta unica;
Atteso inoltre che a seguito di attivita' di ispezione presso un punto di commercializzazione, espletata in data 21 gennaio 2011 da parte della Guardia di Finanza - Compagnia di Caserta congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania, e' stato riscontrato che l'attivita' svolta presso di esso si configurava come una vera e propria agenzia di raccolta scommesse, anziche' come mero punto di commercializzazione, ove la sola attivita' operativa legittimata e' la ricarica dei conti di gioco, cosi' come regolamentato dal decreto direttoriale 21 marzo 2006, modificato dal decreto del 25 giugno 2007 , che escludono ogni ipotesi e forma di intermediazione;
Vista la nota Prot. n. 2011/9122/giochi/SCO del 14 marzo 2011, con la quale sono stati contestati i comportamenti irregolari riscontrati nella citata attivita' di ispezione presso il punto di commercializzazione collegato alla Venice Scommesse S.r.l.;
Vista la nota del 24 marzo 2011, inviata dal sopra citato concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS, con la quale si puntualizza che la societa' in questione "ha sempre controllato la correttezza dei propri punti vigilando e verificando l'esistenza di irregolarita' e provvedendo a risolvere i rapporti di collaborazione con i punti di commercializzazione presso i quali venivano riscontrate irregolarita'";
Considerato che le memorie presentate dal concessionario fanno riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo;
Considerato che con la citata nota del 14 marzo 2011 e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 17, comma 2, lettera c);
Considerato che, sempre con la citata nota del 14 marzo 2011, in via cautelare e' stata disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale della raccolta delle scommesse a distanza, attesa la reiterazione di tali comportamenti irregolari presso la rete di codesto concessionario, soprattutto nella regione Campania;
Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo istituzionale teso al rispetto delle finalita' di cura concreta degli interessi e fini pubblici, e il potere di perseguire un interesse pubblico primario consistente nella lotta alle forme illegali di gioco;
Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione si sono verificate in modo reiterato e che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della Venice Scommesse S.r.l. assume connotati di particolare gravita';
Ritenuta inoltre di particolare gravita' l'inadempienza relativa alla mancate sostituzione della fideiussione e la notevole esposizione debitoria;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa, la decadenza della convenzione di concessione n. 3570 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la societa' Venice Scommesse S.r.l., con sede legale in Via Arcora Comunale, 110 P.zzo Gecos -80013 Casalnuovo di Napoli (NA);
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 maggio 2011

Il direttore per i giochi: Tagliaferri
 
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