Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 marzo 2011, n. 102
Regolamento recante le condizioni e le modalita' operative del Fondo start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, la partecipazione di Simest SpA a societa' italiane che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento di obiettivi di internazionalizzazione;
Visto l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di utili di competenza del Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) affluisce all'entrata del bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnata a un apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA in caso di investimenti all'estero per attivita' aggiuntive delle imprese che garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive interne;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007, registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati individuati i progetti da realizzare a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano da finanziare con i residui sugli utili di competenza del Ministero a valere sulle disponibilita' finanziarie del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso;
Visto l'articolo 1, lettera b) n. 1, del citato decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Venture capital volto a sostenere la fase di start-up delle PMI per la loro internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;
Considerata la necessita' di disciplinare le condizioni e modalita' di funzionamento del Fondo rotativo, provvedendo ad emanare il decreto previsto dall'articolo 14, comma 4 della citata legge n. 99 del 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Fondo Start-Up o Fondo»: Fondo rotativo con dotazione iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita' speciale, per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate;
b) «Societa' destinatarie»: imprese di nuova costituzione la cui sede sociale e' in Italia o in altro paese dell'Unione europea, appositamente costituite, nella forma di societa' di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea;
c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico - di una quota non di controllo e temporanea del capitale sociale della societa' destinataria;
e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 14 (Utilizzo della quota degli utili della Simest
Spa). - 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui
all'art. 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100,
come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 934, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito presso la
Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita' speciale,
il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up)
di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o
aggregate, gestito dalla Simest Spa, ai sensi dell'art. 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, le disponibilita' finanziarie
derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in
qualita' di socio della Simest Spa, gia' finalizzate, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a
interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto
investimenti transitori e non di controllo nel capitale di
rischio di societa' appositamente costituite da singole
piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per
realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni
e le modalita' operative del Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione
degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1
la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il
Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non
potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero,
provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e
delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di
cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del commercio con
l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi
per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla
Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale
impiegato per la gestione degli interventi trasferiti,
nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al
precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale
trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento
giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di
entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli
articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme
integrative e correttive delle disposizioni di cui al
presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
della gestione degli interventi indicati al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero):
«2. La Simest S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa'
all'estero da parte di societa' ed imprese, anche
cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in
azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di
cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di
imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e
studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a
consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a
favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e'
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
International Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della
citata legge n. 100 del 1990:
«5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per
la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle
cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere
distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di
utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero
affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere
contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di
spesa del Ministero del commercio con l'estero per
interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«6. Il limite massimo di intervento della Simest
S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100,
e' elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero
che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese,
derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o
altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita'
produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di
variare, con proprio provvedimento, la percentuale della
predetta partecipazione.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Note all'art. 1:
- La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
- La citata legge n. 100 del 1990 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1999, n. 91, supplemento
ordinario.



 
Art. 2
Finalita' del fondo rotativo

1. Il Fondo rotativo start-up e' finalizzato alla realizzazione di interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell'Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di societa' di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita societa' con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.
2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
3. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 4.000.000 di euro, e' costituita a valere sulle somme gia' finalizzate specificamente, con il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di start-up delle PMI.
 
Art. 3
Modalita' di intervento del fondo

1. L'intervento del Fondo e' temporaneo e non di controllo e non puo' superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della societa' destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro.
2. Qualora la compagine della societa' destinataria comprenda societa' finanziarie o altri soggetti che svolgono attivita' di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione del Fondo non potra' superare quella dei soci proponenti che non svolgono attivita' finanziaria.
3. La durata dell'intervento del Fondo e' da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificita' del progetto lo richieda, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 5.
4. Il progetto della societa' destinataria deve avere una previsione di redditivita' ragionevole nel medio-lungo periodo.
5. Le modalita' e le condizioni di acquisizione della partecipazione al capitale sociale della societa' destinataria, della gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci proponenti.
6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione del Fondo.
7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la partecipazione del Fondo, e' riservata al soggetto gestore la possibilita' di negoziare con terzi la cessione di tale partecipazione.
8. E' altresi' prevista la possibilita' di esercizio del diritto di opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato della partecipazione del Fondo; analogo diritto di opzione e' previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del Fondo.
9. La remunerazione del Fondo e' data dai dividendi sugli utili della societa' destinataria maturati durante il periodo di partecipazione e spetta al Fondo anche l'eventuale plusvalore derivante dalla cessione della quota di partecipazione.
 
Art. 4
Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, che provvede all'istruttoria ed effettua in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte le attivita' necessarie per realizzare quanto previsto dall'articolo 3.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 5, che delibera al riguardo nella prima riunione utile.
 
Art. 5
Comitato di indirizzo e controllo

1. E' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi, il Comitato di indirizzo e controllo che delibera sulle richieste di intervento presentate.
2. Il Comitato, con apposite delibere, stabilisce inoltre i criteri e le modalita' operative cui il soggetto gestore deve attenersi nello svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto.
3. I compiti, la composizione del Comitato nonche' eventuali compensi ai componenti sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
 
Art. 6
Compiti del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore svolge l'attivita' istruttoria di cui all'articolo 4, assicura la necessaria assistenza alle imprese destinatarie e cura la diffusione delle finalita' del Fondo tra le piccole e medie imprese.
2. Il soggetto gestore comunica al Ministero dello sviluppo economico, almeno ogni sei mesi, lo stato delle partecipazioni, i dati relativi ai progetti approvati, eventuali rinunce e ogni utile informazione sullo stato di utilizzo del Fondo.
 
Art. 7
Vigilanza e controlli

1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e accerta l'effettiva realizzazione dei progetti approvati anche mediante ispezioni in loco.
2. Eventuali spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione del fondo stesso.
 
Art. 8
Rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore

1. I rapporti fra il Ministero dello sviluppo economico e il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione, con la quale sono definite le attivita' da svolgere e determinati i corrispettivi, posti a carico del Fondo.
 
Art. 9
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: Romani
Visto, il Guardasigilli:Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 357
 
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