Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 7 giugno 2011
Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali, della societa' «Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l.», in Firenze.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;
Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
Visto l'art. 2 del D. M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;
Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:
e' stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31ottobre 2006;
e' stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche', per la pubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;
Vista l'istanza del 29 settembre 2010 prot. m. dg DAG 5 ottobre 2010, n. 126263.E e nota integrativa del 9 dicembre 2010, prot. m. dg DAG 18 gennaio 2011, n. 5865.E, con le quali la societa' IS.VE.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l con sede legale in Firenze, Borgo Albizi n. 26 P.IVA e C.F. 04195700481, sito internet www.isveg.it ha chiesto l'iscrizione della predetta societa' nell'elenco dei siti internet per la Corte d'Appello di Firenze;
Considerato che i requisiti posseduti dalla societa' «IS.VE.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;
Verificati in particolare:
il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici
l'assenza di situazioni d'incompatibilita'
il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;
Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dog 3 giugno 2011, n. 15451.E);

Dispone

L'iscrizione della societa' «IS.VE.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l.», con sede legale in Firenze, Borgo Albizi n. 26 P.IVA e C.F. 04195700481, sito internet www.isveg.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006.
L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad effettuare la pubblicita' presso il distretto di Corte d'Appello di: Firenze.
La societa' e' obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Direttore Generale della Giustizia Civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Il Direttore Generale della Giustizia Civile procedera' ai sensi dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.
Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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