Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 giugno 2011 |
Revoca del commissario liquidatore della societa' cooperativa «Grighini», in Ruinas. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visti gli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il D.M. 31 gennaio 1985 con il quale la Societa' Cooperativa «Grighini» con sede in Ruinas (OR) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-septiesdecies del codice civile) e il dott. Giovanni Sanna ne e' stato nominato commissario liquidatore; Visto il D.D. 16 settembre 1997 con il quale il rag. Gian Piero Uselli e' stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Sanna, rinunciatario; Cmag. Gian Piero Uselli non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 9 settembre 2008 e successiva diffida del 28 aprile 2009; Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1979 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £. 1.717.082, composto da disponibilita' liquide per £. 1.226.580 ed e' privo di beni immobiliari; Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge; Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Rilevata la necessita' di revocare il rag. Gian Piero Uselli dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;
Decreta:
Art. 1
Il rag. Gian Piero Uselli nominato commissario liquidatore della Societa' Cooperativa «Grighini» con D.D. 16 settembre 1997 e' revocato dall'incarico, senza sostituzione. |
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Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 4
Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Societa' Cooperativa «Grighini» con sede in Ruinas (OR), gia' sciolta con D.M. 31 gennaio 1985, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 giugno 2011
Il direttore generale: Esposito |
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