Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3949).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche, nonche' la nota del 10 giugno 2011 del Presidente della Regione Liguria;
Considerato che si rende necessario provvedere alla prosecuzione degli interventi inerenti alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, mediante l'assegnazione al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche, dei necessari finanziamenti;
Vista la nota del 17 giugno 2011 con cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso il proprio assenso in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, nonche' la nota del 10 giugno 2011 del Presidente della Regione Liguria;
Considerato che la modifica dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 consente di realizzare un risparmio di spesa;
Ravvisata la necessita' di provvedere con ogni urgenza ad implementare il quadro normativo e finanziario degli stati d'emergenza sopra richiamati per accelerare il rientro in un contesto di ordinarieta';
D'intesa con la Regione Liguria;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire la prosecuzione delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche, la regione Liguria provvede a trasferire nella contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, la somma di € 1.500.000,00, disponibile sul bilancio regionale - capitolo 2204 - U.P.B. 2.219.
 
Art. 2

1. All'art. 6, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 le parole: "al 50%" e le parole: "al 30%" sono sostituite dalle seguenti parole: "al 40%".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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