Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 giugno 2011
Aggiornamento delle tariffe per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Torino.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Torino

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 articoli 1 e 2;
Viste le Circolari Ministeriali n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e 25620/70/fac del 18 marzo 1997;
Visto il Decreto Prefettizio n. 9400656/1/7/0 del 26 febbraio 1994 che fissava le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Torino;
Visto il precedente Decreto della D.P.L. di Torino prot. n. 9/08 che aggiornava le tariffe di facchinaggio per la provincia di Torino al 31 dicembre 2010;
Considerati i seguenti indicatori economici:
indice ISTAT secondo l'incremento annuo ufficialmente stimato;
incrementi retributivi derivanti dal CCNL;
incremento del costo del lavoro e degli oneri complessivi di impresa;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori e le associazioni cooperative del settore convocate presso la DPL di Torino in data 31 gennaio 2011;
Ritenendo pertanto, di dover rivalutare ed aggiornare le tariffe di facchinaggio per la provincia di Torino;

Decreta:

Art. 1

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Torino sono aggiornate a tutto il 31 dicembre 2012 con un incremento di una percentuale pari al 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2010.
 
Art. 2

I compensi minimi riferiti a peso lordo (a quintale), oppure a pezzo, per lavori di facchinaggio delle merci sottoelencate sono quelli al fianco di ciascuna singola voce:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Quando non e' possibile la normale applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 2, i lavori potranno essere svolti in economia con un compenso minimo ai facchini - (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc. ) di Euro 162,141 dal 1° gennaio 2011 ragguagliate a giornate con un massimo di 8 ore di lavoro normale.
 
Art. 4
Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario e da' luogo alla maggiorazione del 25% sulla tariffa di cui al precedente art. 3 quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.
 
Art. 5
Lavoro eseguito nella giornata del sabato

In caso di prestazione dei facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc.) compensati in economia quando prestano la loro opera nelle giornate del sabato, usufruiranno della maggiorazione prevista dall'art. 4.
 
Art. 6
Lavoro festivo

Quando le operazioni dei facchini vengono svolte di domenica o nei giorni di festivita' nazionali o infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno maggiorate del 35% per il lavoro ordinario e del 50% per le ore compiute oltre le 8 giornaliere.
 
Art. 7
Lavoro notturno

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono in ore notturne le tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno maggiorate del 30%.
Per ore notturne sono da intendersi quelle che vanno dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane.
Le eventuali prestazioni straordinarie (oltre le 8 ore) saranno retribuite con la maggiorazione di cui all'art. 4 che si aggiungera' alla maggiorazione del 30% laddove la prestazione notturna risulti prevalente rispetto alla prestazione diurna.
 
Art. 8
Maggiorazione per piccoli colli

Per le merci e i prodotti in sacchi e in colli, qualora il peso non superi i 50 kg. le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 25%.
 
Art. 9
Mezzi meccanici

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici, le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere ridotte del 20% sempreche' tali mezzi siano forniti dal committente. Tale riduzione si applica solo alle singole operazioni compiute con mezzi meccanici.
 
Art. 10
Lavori in particolari condizioni disagiate

Le tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 per il periodo in cui le operazioni si svolgono sotto la pioggia o la neve, saranno maggiorate del 20%.
Per i lavori nei frigoriferi (lavori parzialmente all'interno di frigoriferi) la maggiorazione sara' del 30%.
 
Art. 11
Distanza e altezza

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte con percorrenza superiore ai mt. 15 e fino ai mt. 30 le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 15%.
Per percorrenze oltre i 30 mt. la maggiorazione verra' concordata direttamente tra le parti.
Le tariffe debbono essere maggiorate del 15%.
Per altezze superiori ai mt. 3 la maggiorazione verra' concordata direttamente tra le parti.
 
Art. 12
Lavori eseguiti oltre il confine del Comune

Per i lavori eseguiti oltre il confine del Comune ove ha sede la Carovana o la Cooperativa, viene riconosciuta oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, una indennita' di trasferta pari al 15% sulle tariffe di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Verra' concordato direttamente tra le parti, l'importo delle spese di vitto e alloggio.
 
Art. 13
Indennita' varia in riferimento alle tariffe di cui all'art. 2

Nel caso di chiamate di facchini liberi da parte del committente, qualora per un fatto non imputabile ai facchini stessi, il lavoro non venga iniziato all'ora stabilita, le ore di attesa saranno retribuite con la tariffa ad economia di cui all'art. 3.
 
Art. 14

Assicurazioni sociali e adempimenti previdenziali, istituti
contrattuali

Le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto disposto dalle leggi in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale, sopportando inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali, festivita', gratifica natalizia, ecc.
 
Art. 15
Facchini liberi esercenti

Per i facchini liberi esercenti (non organizzati in gruppi, compagnie, carovane, cooperative) le operazioni hanno natura di locazione di opere ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile.
 
Art. 16
Osservanza di disposizioni pagamento fatture

La committenza e' tenuta a riconoscere le tariffe e ad osservare le condizioni stabilite dal presente Decreto. L'eventuale inosservanza comporta la denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro per gli Interventi di competenza.
Il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.
 
Art. 17
Condizione di migliore favore

Restano salve le condizioni in atto di miglior favore dei facchini.
Torino, 23 giugno 2011

Il direttore provinciale del lavoro: Grippa
 
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