Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum popolare



Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 luglio 2011 alle ore 15.00, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventinove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «1. L'art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «2. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: «3. All'art. 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: «5. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:»;
art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato i alla presente legge.»;
art. 1, comma l0, limitatamente alle parole: «10. All'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: «11. L'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: «12. L'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: «13. L'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: «14. L'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:»;
art. 2;
art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: «1. L'art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993 », e' sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: «2. L'art. 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: «3. L'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All'art. 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 4, comma 5: «5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.»;
art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L'art. 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: «7. L'art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»;
art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Dopo l'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' inserito il seguente:»;
art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: «10. L'art. 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»;
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «11. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:»;
art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 2: «2. All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.»;
art. 6, comma 3: «3. All'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 4: «4. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.»;
art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 6: «6. All'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 8: «8. All'art. 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: «9. All'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: «10. All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 11: «11. All'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: «12. All'art. 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 13: «13. All'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 14: «14. All'art. 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: «15. All'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: «16. All'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato.»;
art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: «17. All'art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 18: «18. All'art. 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.»;
art. 6, comma 19: «19. All'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.»;
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: «20. All'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: «21. All'art. 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: «22. All'art. 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: «23. All'art. 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti:»;
art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: «24. All'art. 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: «25. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: «26. All'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: «27. All'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: «28. All'art. 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti:», e alle parole «e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: «29. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: «30. All'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: «31. All'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: «32. All'art. 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: «33. All'art. 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: «34. All'art. 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»;
art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: «35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.»;
art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All'art. 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 2: «2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.»;
art. 8, comma 3: «3. L'art. 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' abrogato.»;
art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: «4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituita dalla seguente:»;
art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: «6. All'art. 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:»;
art. 8, comma 8: «8. L'art. 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' abrogato»;
art. 8, comma 9: «9. L'art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'art. 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato»;
art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: «10. All'art. 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 e' premesso il seguente:»;
art. 8, comma 11: «11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" e' abrogato.»?».
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Comitato referendario per i collegi uninominali prof. Andrea Morrone - andrea.morrone@unibo.it - 3387819626 - Piazza Santi Apostoli n. 73 - Roma - tel. 06.695191 - Fax 06.6990200.
 
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