Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 29 marzo 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia», approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.
 
Art. 2

I soggetti che intendono rivendicare i vini a indicazione geografica tipica «Romangia», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Romangia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 5

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Romangia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 

Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Romangia»
Art. 1.
Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature, passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

Art. 2.
Base ampelografia

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.
I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.
Detti vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», con la specificazione di vitigno a bacca bianca, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature e passito; se ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» e' consentito, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole far riferimento;
l'apporto derivante dall'uva della varieta' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Romangia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria, in provincia di Sassari.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19,2 per le tipologie bianchi, rossi e rosati, a tonnellate 16 per le tipologie passiti e da uve stramature (limite gia' comprensivo dell' aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi;
15% per i vini da uve stramature;
16% per i vini passiti (dopo l'appassimento).
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione puo' consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino, al 75% per i vini rosati, al 65% per i vini da uve stramature e al 50% per i vini passiti, con riferimento al peso dell'uva fresca. L'indicazione geografica tipica «Romangia» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli schedari viticoli per l'indicazione geografica tipica di cui trattasi a condizione che i vini abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Romangia» bianco:10%;
«Romangia» rosso: 11%;
«Romangia» rosato: 10,5%;
«Romangia» novello: 11,0%;
«Romangia» frizzante:10,5%;
«Romangia» da uve stramature: 15,5%;
«Romangia» passito: 16%.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Romangia», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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