Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 giugno 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.l.vo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Regione Umbria per conto della comunita' montana dei Monti Martani e del Serano, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Spoleto (Perugia) il 3 dicembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole della Regione Umbria sulla sopra citata domanda di riconoscimento;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011;
Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dal Comune di Montefalco (Perugia), intesa ad ottenere la ridefinizione della zona di produzione di cui all'art. 3;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, con il quale la suddetta istanza e' stata respinta dal Comitato medesimo confermando in merito quanto proposto dai soggetti richiedenti ed il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione, cosi' come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Spoleto» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di origine controllata «Spoleto», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, le cui disposizioni entrano a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di origine controllata «Spoleto», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Spoleto» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Spoleto» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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