Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2011 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 24 giugno 2011
Esonero dall'obbligo di notificazione del trattamento di dati genetici effettuato da organismi di mediazione. (Deliberazione n. 259).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto l'art. 37, commi 1 e 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
Rilevato che tale Codice indica i trattamenti da notificare al Garante e demanda a questa Autorita' il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purche' non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato in ragione delle modalita' di trattamento e della natura dei dati (art. 37, comma 2);
Rilevato che il medesimo Codice demanda altresi' al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;
Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione;
Visto il provvedimento del Garante recante individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1 del Codice, per le attivita' svolte da soggetti pubblici per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 160);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 161);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 162);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici emanata in data odierna con cui e' stato autorizzato il trattamento di tali dati da parte degli organismi di mediazione;
Vista la documentazione in atti;
Rilevato che i trattamenti di dati genetici effettuati da organismi di mediazione nell'esercizio e con le modalita' proprie dell'attivita' di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni sono posti in essere con modalita' che permettono, allo stato, di sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali; cio' tenuto conto che gli organismi di mediazione possono venire a conoscenza di dati genetici in modo saltuario, non assumendo l'attivita' di trattamento di tali dati carattere di costanza e prevalenza rispetto a quella avente ad oggetto ogni altro tipo di dati personali; considerati, altresi', le puntuali indicazioni sul trattamento dei dati personali contenute nelle citate deliberazioni numeri 160, 161, 162 emanate dal Garante il 21 aprile 2011 e il regime di pubblicita' dell'elenco dei soggetti abilitati all'attivita' di mediazione, tenuto e costantemente aggiornato dal Ministero della giustizia;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante i trattamenti di dati genetici, rientranti nei casi previsti dall'art. 37, comma 1, lettera a) del Codice, che siano effettuati da organismi di mediazione nell'esercizio e con le modalita' proprie dell'attivita' di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;
B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Chiaravalloti

Il segretario generale: De Paoli
 
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