Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 giugno 2011 |
Riduzione temporanea delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a seguito della crisi libica. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1985 con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3, che ha abolito il suddetto Comitato trasferendone le attribuzioni ad una conferenza di servizi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'articolo 7; Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 14 aprile 1997, e sue successive modificazioni, con il quale e' stata istituita la Struttura permanente per l'emergenza energetica; Visto il Manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese per l'anno in corso; Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come AIE) del 21 giugno 2011 con la quale, a motivo della carenza di greggio conseguente ai fatti verificatisi in Libia, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento e definisce in via preliminare i contributi previsti per ciascuno Stato membro; Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 23 giugno 2011 con cui il Direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e conferma quantitativi e tempi dell'intervento previsto; Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di a garantire un contributo totale pari a circa 2,5 milioni di barili di olio greggio per un periodo di trenta giorni, pari a circa t. 340.000 di prodotti petroliferi finiti; Visto il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Struttura permanente per l'emergenza energetica costituita con decreto del Capo Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 febbraio 2010, n. 17347; Visto il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 4; Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'AIE mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Considerato l'attuale livello delle giacenze nazionali di prodotti petroliferi finiti e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo
Decreta:
Art. 1 Riduzione delle scorte petrolifere
1. L'entita' delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, come determinata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 maggio 2011, e' ridotta per trenta giorni a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2011 nella seguente misura: a) Scorte di categoria I: riduzione di t. 140.000 b) Scorte di categoria II ad eccezione di quelle derivanti da immissioni al consumo o esportazioni e/o lavorazioni per conto di committenti esteri di carburante per aerei del tipo cherosene: riduzione di t. 50.000 c) Scorte di categoria III: riduzione di t. 150.000. 2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio. |
| Art. 2 Successivi adempimenti
1. La riduzione dell'obbligo di scorta di cui al comma 1 dell'articolo 1 e la sua puntuale ripartizione saranno comunicate a ciascun soggetto interessato da tale procedura con nota della Direzione generale della sicurezza dell'approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche. 2. Con successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico verranno indicati eventuali modifiche al programma di utilizzo delle scorte, tempi e modalita' della loro ricostituzione in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'A.I.E. |
| Art. 3 Disposizioni finali
Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Della sua adozione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2011
Il Ministro: Romani |
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