Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2011
Fissazione per l'anno 2011 dell'importo dell'aiuto indicativo per le prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 29 febbraio 2008, n. 2693.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l' attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l' attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;
Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale 29 febbraio 2008, con il quale si dispone che, ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, venga fissato entro il 15 marzo l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'ente;
Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto ministeriale 29 febbraio 2008, con il quale si dispone che gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengono fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilita' previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e, pertanto, definiti a consuntivo e nei limiti degli importi comunitari disponibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del citato regolamento (CE) n. 73/2009, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XVIII di quest'ultimo regolamento;
Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 96 del citato regolamento (CE) n. 1121/2009, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1973/2004, si intendono fatti al medesimo regolamento (CE) n. 1121/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato IX di quest'ultimo regolamento;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539 con il quale si dispone che in applicazione delle disposizioni dell'art. 68-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 1,133 milioni di euro, pari al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del medesimo regolamento, corrispondente alle prugne d'ente consegnate per la trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/96, e per gli anni 2011 e 2012 un importo di 0,850 milioni di euro, pari al 75% della medesima componente del massimale nazionale;
Considerato che per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'importo indicativo per ettaro coltivato a prugne d'ente e' stato fissato nella misura di € 2.000;
Considerato che dai dati rilevati dall'AGEA per la domanda unica del 2010, risulta una superficie dichiarata coltivata a prugne d'ente di ha. 398,78, che e' risultata adeguata all'aiuto previsionale stabilito per il 2010 e che, pertanto, considerata la sostanziale staticita' delle coltivazioni arboree, il livello dell'aiuto stabilito per il 2010 puo' essere confermato per il 2011, opportunamente ridotto del 25% per tenere conto che una pari percentuale del massimale di spesa e' stata trasferita nel regime di pagamento unico;
Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2011, l'importo indicativo per ettaro coltivato a prugne d'ente in euro 1.500,00;

Decreta:

Art. 1
Fissazione dell'importo indicativo dell'aiuto
per le superfici coltivate a prugne d'ente

1. Per l'anno 2011, l'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a prugne d'ente e' fissato in euro 1.500,00.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 163
 
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