Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» e proposta del relativo disciplinare di produzione.



Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esimata la domanda del consorzio di tutela Samnium, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Taburno» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno lunedi' 14 marzo 2011 a Benevento, presso la sala degustazione della C.C.I.A.A dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Aglianico del Taburno»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Benevento, presso la CCIAA il 15 marzo 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO»

Articolo 1 - Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
1. Rosso
2. Rosso riserva o riserva
3. Rosato
Articolo 2 - Base ampelografica
2.1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva: Aglianico, minimo 85 %; per la restante parte possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %.
Articolo 3 - Zona di raccolta uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere raccolte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia, strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte. Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla localita' Monte S. Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla localita' Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano. In localita' S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi' di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune. Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimita' della localita' Sperata. Seguendo il confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in localita' Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s. n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in localita' Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad incrociare il punto di partenza.
A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e cosi' delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.
Articolo 4 - Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOCG «Aglianico del Taburno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti impiantati su terreni collinari e pedecollinari. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi.
4.2 Densita' di impianto, sesti di impianto e forme di allevamento
I sesti di impianto, le torme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino. E' escluso l'allevamento a tendone.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la forma di allevamento deve essere la controspalliera e la densita' per ettaro in coltura specializzata non puo' essere inferiore a 3.000.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
4.3 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata e il titolo volumico naturale minimo sono i seguenti:



---------------------------------------------------------- Tipologia Prod. Max t/ha Titolo alcool. vol.nat.minimo ---------------------------------------------------------- rosso 9 11,5 ---------------------------------------------------------- rosato 9 11,5 ---------------------------------------------------------- rosso riserva o riserva 9 12 ----------------------------------------------------------



Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il terzo anno vegetativo, inoltre prima del 5° anno non e' possibile produrre la tipologia rosso riserva.
Fermo restando le rese massime stabilite al comma precedente, le rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovra' essere riportata, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, La Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 5 - Norme di vinificazione e di elaborazione
5.1 - Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento obbligatorie e di imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente articolo 3, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
5.2 Resa uva/vino
La resa massima delle uve in vino devono essere le seguenti:



--------------------------------------- Tipologie Resa uva/vino --------------------------------------- rosso 70 --------------------------------------- rosato 65 --------------------------------------- rosso riserva o riserva 70 ---------------------------------------



5.3 Arricchimento
E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5.4 Modalita' di elaborazione e invecchiamento
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno, rosato non puo' essere immesso al consumo prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno rosso deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno rosso riserva o riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno dodici mesi in botti di legno e sei mesi in bottiglia, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Aglianico del Taburno rosato
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: secco, armonico, fresco, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l
Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno riserva
colore: rosso granato intenso;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco,armonico e di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
6.2 In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7 - Designazione e presentazione
7.1 Nella designazione e presentazione del vino Aglianico del Taburno le specificazioni: rosso, rosato, rosso riserva o riserva, devono figurare in etichetta ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Aglianico del Taburno". Per il rosso ed il rosso riserva o riserva puo' essere omessa l'indicazione del colore.
7.2 E vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari.
7.3 E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
7.5 La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme vigenti.
7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini Docg «Aglianico del Taburno» deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
8.1 Il vino a Docg Aglianico del Taburno deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 6 litri. Inoltre, a scopo promozionale, e' consentito l'utilizzo delle capacita' da litri 9, 12, 15.
8.2 I recipienti di cui al comma precedente devono essere di tipo bordolese o borgognotta, chiusi con tappo di sughero naturale e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.
 
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