Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2011 |
Decadenza della societa' Finplay S.r.l. dalla concessione n. 1317 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli; Vista la convenzione di concessione n. 1317 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della societa' Finplay S.r.l. nei locali siti in Pieve Emanuele, (Milano), in Via Liguria n. 20/22; Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa"; Vista le note con cui l'Ufficio Regionale A.A.M.S. Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha richiesto alla predetta societa' il pagamento delle somme dovute, comunicando, in caso di ulteriore inadempimento, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prestata; Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Viste le note con cui l'Ufficio Regionale A.A.M.S. Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha avviato il procedimento di escussione della cauzione prestata presso l'Istituto di credito garante al fine di recuperare sia gli importi relativi ai minimi garantiti e sia gli importi dovuti a titolo di imposta; Considerato che il concessionario in data 5 maggio 2011 ha comunicato formalmente di non essere piu' in grado di esercitare la raccolta di scommesse ippiche rinunciando alla concessione stessa;
Dispone:
Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 1317 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la societa' Finplay s.r.l., con sede legale in Viale Daniele Ranzoni, 15 (Milano), operante nel comune di Pieve Emanuele (Milano), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 giugno 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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