Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 luglio 2011 |
Decadenza della concessione n. 4305 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e della concessione n. 4006 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, stipulate con la societa' Betshop Italia s.r.l. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli n. 4305 stipulata con la societa' Betshop Italia s.r.l.; Vista la convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi n. 4006 stipulata con la societa' Betshop Italia s.r.l.; Visto l'art. 20, comma 2, delle citate convenzioni che prevede che «Il concessionario ha facolta' di prestare la suddetta garanzia, purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con una nuova garanzia avente validita' e condizioni analoghe»; Visto il comma 3, del citato articolo che stabilisce che «A partire dal 2008 l'importo della garanzia, ..., e' adeguato con periodicita' annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero e della tipologia di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conceguito dal concessionario nell'anno solare precedente... .Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, e' causa di decadenza dalla concessione»; Visto che l'art. 23, comma 2, lettera i) della convenzione di concessione, con il venir meno della validita' della garanzia secondo i criteri stabiliti dall'art. 20, ha previsto la «...decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, anche nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione.»; Viste, per la concessione 4305, le note Prot. n. 14315/giochi/sco del 19 aprile 2011 e Prot. n. 21606/giochi/sco dell'8 giugno 2011, e per la concessione 4006, le note Prot. 43452/giochi/sco del 22 novembre 2010, Prot. n. 4169/giochi/sco dell'8 febbraio 2011, Prot. 16216/giochi/sco del 3 maggio 2011, Prot. 17897/giochi/sco del 13 maggio 2011, e Prot. n. 22369/giochi/sco del 13 giugno 2011 con le quali il concessionario in argomento e' stato inviato a procedere all'adeguamento della succitata garanzia; Viste le citate note del 19 aprile 2011, dell'8 febbraio 2011 e del 3 maggio 2011, con le quali alla societa' Betshop Italia e' stato comunicato, altresi', ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza dalle rispettive convenzioni prevista dai citati art. 20 e 23 della convenzione di concessione, a motivo del mancato rinnovo e del mancato adeguamento della garanzia prestata; Considerato che nessun riscontro, ne' alcuna documentazione e' pervenuta all'Amministrazione in merito alle note di cui sopra;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza delle concessioni nn. 4305 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, e 4006 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, stipulate con la societa' Betshop Italia s.r.l., con sede legale in via Caio Mario, n. 8 - 00192 Roma (Roma), operanti nel comune di Roma. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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