Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 luglio 2011 |
Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato "Biofunerbag speed" in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione. |
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Il CAPO DEL DIPARTIMENTO della prevenzione e comunicazione
Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanita', ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanita', possa autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro; Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanita', Sessione XLVIII - Sez. III, nella seduta del 13 aprile 2011, in ordine all'uso del manufatto costituito da un sacco per salme denominato Biofunerbag speed» per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, costituito dal materiale denominato «Mater-Bi», gia' autorizzato da questo Ministero, prodotto e commercializzato dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede legale a via Maresciallo Tito, 3 in Montecavolo Quattro Castella (RE), in sostituzione della cassa metallica interna a quella di legno, nei soli casi in cui e' prevista la doppia cassa ai fini dell'inumazione e della cremazione quando il trasporto e' a distanza superiore ai 100 Km; Ritenuto, in conformita' delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta o citata e della relativa istruttoria tecnica:
Decreta:
1. E' autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato «Biofunerbag speed», per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso: a) servizi funebri dove la salma viene inumata (escludendo i casi di deceduti per malattia infettivo-diffusiva) o cremata a distanza superiore a 100 Km, in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno; b) servizi funebri dove la salma da cremare e' deceduta per malattia infettivo-diffusiva (art.25. comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno; c) per inumazione o cremazione a distanza inferiore a 100 Km l'uso del manufatto deve considerarsi non obbligatorio; secondo le specifiche tecniche e costruttive riportate nella documentazione prodotta dalla medesima societa'. E' necessario, in particolare, che il nastro bi-adesivo abbia i seguenti requisiti tecnici e dimensionali dichiarati: nastro bi-adesivo con pellicola protettiva; larghezza supporto adesivo = 50 mm; spessore nominale dell'adesivo = 0,05 - 0,16; resistenza alla temperatura = almeno + 60 °C. Il manufatto «Biofunerbag speed» si differenzia da quelli gia' autorizzati da questo Ministero, semplicemente per il sistema di chiusura e dal precedente «Bio-Funer-Bag» gia' autorizzato alla stessa societa', solo per la sostituzione della termosaldatura del lato lungo, con la pistola ad aria calda, con la chiusura di nastro bi-adesivo. La presente autorizzazione e' valida per la durata di cinque anni. 2. E' fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della Salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operativita' del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicita'. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2011
Il capo del dipartimento: Oleari |
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