Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2011
Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva-comportamentale integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL DIRETTORE GENERALE per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva comportamentale integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - viale Angelico n. 20-22, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che l'audizione non e' stata in grado di risolvere le perplessita' esistenti relative all'integrazione tra l'approccio comportamentale, di cui e' stata sottolineata la centralita' (epistemologia, teorica e tecniche) e l'approccio cognitivo. In particolare viene fatto riferimento ad aspetti del cognitivismo classico, scarsamente congruenti con il tipo di docenza proposto che risponde maggiormente ad evoluzioni teoriche e concettuali piu' recenti del paradigma stesso. Inoltre non sono stati adeguatamente chiariti gli aspetti di integrazione con i disturbi del comportamento e la neuropsicologia;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva-comportamentale integrata» con sede in Roma - viale Angelico n. 20-22, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: Livon
 
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