Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2011
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach» in S. Michele all'Adige ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.


IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;
Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Istituto Agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3757 del 23 febbraio 2010;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 12-13 gennaio 2011 presso il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach", Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento);
Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Persistenza d'azione dei fitofarmaci;
- Attivita' d'azione dei fitoregolatori.
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Vertebrati dannosi;
- Apicoltura;
- Fitoregolatori.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.
2. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" di S. Michele all'Adige (Trento) e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
4. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" di S. Michele all'Adige (Trento), deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.
5. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: Blasi
 
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