IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la domanda del 20 novembre 2008 presentata dall'Impresa Helm Ag con sede legale in Amburgo - Germania, Nordkanalstrasse 28 - D 20097, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Sar PC 10 contenente la sostanza attiva penconazolo; Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha richiesto il cambio di composizione da penconazolo a fosetil-alluminio, cimoxanil e zoxamide; Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari; Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil alluminio, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006 ; Visto il decreto del 9 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva zoxamide, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003; Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2; Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosetil alluminio l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 20 febbraio 2007 art. 2 comma 2; Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva zoxamide l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 9 aprile 2004 art. 2 comma 2; Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I; Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 24 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 8 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da SAR pc 10 a Electris trio; Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Helm Ag con sede legale in Amburgo - Germania, Nordkanalstrasse 28 - D 20097, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Electris trio con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I. Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva cimoxanil. E' fatto salvo altresi' ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 200-400-500 e Kg 1-2-2,5-5-8-10-20-25. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'Impresa: Scam Spa, Salerano Sul Lambro - (Lodi). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14510. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2011
Il direttore generale: Borrello |