Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 giugno 2011
Definizione fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni. (Decreto n. 60366).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 1996 Reg. n.1 foglio 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il decreto-legge 78/98 convertito, con modificazioni, in legge n. 176/98;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visti gli accordi del 12 febbraio 2009 e del 16 dicembre 2010 sanciti in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53046 del 12 luglio 2010;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24 novembre 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania e alla Regione Sicilia;
Vista la nota con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, lo stanziamento dei fondi ai fini della concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/96, il cui onere complessivo pari a 1.019.734 euro, e' da intendersi cosi' imputato:
A. Totale Fondi per CIGS = 491.822 euro (di cui 430.000 euro a carico del Fondo nazionale e 61.822 euro a carico del FSE-POR regionale);
B. Totale Fondi per Mobilita' = 527.912 euro (di cui 470.000 euro a carico del Fondo nazionale e 57.912 euro a carico del FSE-POR regionale);
Ritenuta la necessita' di autorizzare per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28.11.1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2011, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 491.822, di cui 430.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa piu' il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 61.822 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 527.912 di cui 470.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa piu' il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 57.912 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.
 
Art. 3

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
 
Art. 4

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 40%
 
Art. 5

L'onere complessivo, pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00), e' posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 6

Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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