Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 30 giugno 2011 |
Proroga del decreto 8 agosto 2009 concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge 94/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2010 con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2011 l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato da ultimo dal decreto del 23 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009
1. Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010 e 23 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «fino alla stessa data del 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla stessa data del 31 dicembre 2011». Roma, 30 giugno 2011
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 56 |
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