Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 giugno 2011
Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n.121;
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13, che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011;
Considerato che non tutte le regioni hanno dato avvio ovvero lo concluso i necessari percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo;
Considerata la necessita' di non interrompere i servizi di assistenza in atto nel pieno della stagione estiva;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010 e 17 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio»;
3) l'alinea del comma 4 e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, e' subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole: «competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia dove e' istituito l'elenco nel quale e' iscritto l'addetto ai servizi di controllo»;
c) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attivita' individuate dall'art. 5. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonche' quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumita'.»;
d) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo;
b) abbia iniziato il corso di formazione di cui all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa volta alla frequenza del medesimo corso»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Quando e' stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera g), notifica al gestore delle attivita' di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto.
1-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attivita' di cui all'art. 1, possono continuare a svolgere tale attivita' fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 58
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone