Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO 12 luglio 2011
Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave.


IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 40, comma 9-ter, l'art. 40, comma 9-quater cosi come introdotto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e l'art. 6 comma 11 che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione agli organismi di attestazione;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e in particolare gli articoli 78 e 79 che prevedono l'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2011, n. 66 e successive modifiche;
Ritenuto di dover disciplinare il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave ed il connesso procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Consiglio, il Consiglio dell'Autorita';
U.O. competente, l'Unita' organizzativa che, in base ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'autorita', e' competente per il procedimento;
Responsabile del procedimento, il dirigente preposto all'Unita' organizzativa competente cui e' assegnata la responsabilita' dell'istruttoria del procedimento;
SOA, le Societa' organismi di attestazione;
Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita' adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008;
Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Forum, la banca dati operante in ambiente Lotus contenente notizie in ordine ai procedimenti di controllo.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilita' soggettiva delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti contestati, nonche' per l'esercizio del potere sanzionatorio a carico delle medesime imprese da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.
 
Art. 3
La fase istruttoria

1. L'U.O. competente, ricevuta dalla SOA la comunicazione dell'accertamento, sotto il profilo oggettivo, della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione e la relativa documentazione che le SOA sono tenute ad inviare nel rispetto delle indicazioni dell'Autorita', avvia il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del codice per l'accertamento in ordine all'imputabilita' dei fatti all'operatore economico sotto il profilo del dolo o della colpa grave e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di € 51.545.
2. L'U.O. competente comunica all'impresa ed alla SOA l'avvio del procedimento per i suddetti accertamenti.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:
a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006, nel limite massimo irrogabile, nonche' la successiva iscrizione dell'esito del procedimento nel casellario informatico;
b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di controdeduzioni e/o documentazione;
e) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti del procedimento;
d) il responsabile del procedimento;
e) il termine di conclusione del procedimento.
4. Il responsabile del Procedimento puo' richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonche' ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. La richiesta di' informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:
a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;
b) il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale dovra' essere trasmessa la risposta e/o la documentazione richiesta e le sanzioni previste in caso di inottemperanza nel termine assegnato;
c) le modalita' della risposta.
5. Gli elementi istruttori di novita' e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alla SOA e all'impresa interessata con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni e/o documenti.
 
Art. 4
Conclusione della fase istruttoria

1. All'esito delle valutazioni istruttorie gli uffici sottopongono al Consiglio le risultanze degli accertamenti per l'adozione del provvedimento finale.
 
Art. 5
Audizione innanzi al Consiglio

1. Prima dell'adozione del provvedimento finale il Consiglio puo' sentire in audizione l'impresa interessata, la SOA, nonche' eventuali altri soggetti che detengano informazioni utili alla definizione del procedimento.
2. L'U.O. competente, nell'ipotesi di cui al precedente punto, procede alla convocazione in forma scritta dei soggetti interessati all'audizione disposta dal Consiglio, indicando:
a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;
b) la data prevista per l'audizione.
 
Art. 6
Provvedimento finale

1. Il Consiglio, acquisiti gli esiti istruttori, se ritiene insussistenti i presupposti per la contestazione del dolo o della colpa grave, delibera l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-bis del codice e ne da comunicazione per il tramite dell'U.O. competente all'impresa ed alla SOA, sollecitando quest'ultima, nel caso in cui la falsita' sia stata accertata dopo il rilascio dell'attestazione, all'adozione del preannunciato provvedimento di decadenza dell'attestazione emessa sulla base di documenti o dichiarazioni non veritieri, informando che della notizia della decadenza verra' data pubblicita' mediante inserimento nel casellario informatico in termini oggettivi.
2. Il Consiglio, ove ritenga sussistenti i presupposti per la contestazione del dolo o della colpa grave, delibera di comunicare all'impresa e alla SOA i contenuti dell'emanando provvedimento a cura dell'U.O. competente con assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali elementi probatori e/o memorie a difesa.
3. A seguito dell'esame delle risultanze dell'attivita' istruttoria e all'esito di eventuale audizione, se ritiene di confermare la sussistenza dei presupposti del dolo o della colpa grave, il Consiglio adotta il provvedimento finale nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione. Nel provvedimento finale il Consiglio accerta definitivamente la responsabilita' dell'impresa ai fini dell'annotazione nel casellario informatico ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera m-bis) del decreto legislativo n. 163/2006 ed invita la SOA a formalizzare il diniego o la decadenza dell'attestazione che saranno oggetto di annotazione. Il provvedimento finale contiene l'indicazione della sanzione pecuniaria irrogata nonche' le specifiche modalita' ed il termine per l'adempimento. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento finale all'impresa ed alla SOA ai fini della relativa annotazione nel casellario informatico.
 
Art. 7
I termini di conclusione del procedimento

1. Il provvedimento finale e' adottato dal Consiglio entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attivita' istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.
 
Art. 8
Comunicazioni

1. Nell'ambito del procedimento, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'Autorita' e ad essa inviate possono essere effettuate con le seguenti modalita':
posta elettronica certificata;
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
consegna a mano contro ricevuta;
telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 luglio 2011

Il Presidente: Brienza

Depositato in segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2011
Il segretario: Esposito
 
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